Le condizioni di detenzione
Tecnologia e licenziamenti
La sociologia sovranazionale
Il titolo completo del volume è “La sociologia sovranazionale di Roberto Cipriani”, a cura di Costantino Cipolla, edizioni Franco Angeli, Milano, 2021, e “contiene numerosi contributi di eminenti studiosi che hanno avuto un ruolo internazionale di primo piano, sia con le loro ricerche che con le loro pubblicazioni, impegnandosi anche in attività organizzative e promozionali delle discipline sociologiche. In tali vesti hanno potuto sperimentare l’apporto offerto da Roberto Cipriani in qualità di sociologo sovranazionale, volto a far apprezzare l'approccio scientifico italiano riguardante le maggiori problematiche sociali”. Il video che segue ripropone la presentazione del volume che si è tenuta a Roma, venerdì 16 dicembre 2022, presso l’Istituto Luigi Sturzo.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 19A22 del 18/12/2022
Responsabilità del blogger
Differimento della pena
Fenomeni globali
Memorie di un esorcista
Titolo completo, Memorie di un esorcista. La mia vita in lotta contro Satana (2011), Padre Gabriele Amorth (1925-2016). Molti lo conoscono come il più famoso esorcista al mondo, intervistato dalla stampa internazionale cattolica e laica, invitato in decine di trasmissioni televisive, protagonista di migliaia di pagine sul web. Pochi sanno, però, che prima di diventare sacerdote fece la guerra, fu partigiano e prese una laurea in giurisprudenza. Padre Amorth, sacerdote paolino, fine teologo mariano, è stato inoltre per molti anni direttore della prestigiosa rivista “Madre di Dio”. Poi, l’incredibile svolta. Fu il cardinale Ugo Poletti che, a Roma, lo invitò ad affiancare un altro grande esorcista, padre Candido, affidandogli l’incarico ufficiale. Questo invito segnò l’inizio di quella che lui stesso ha definito una professione, e che lo ha posto a tu per tu con il demonio ogni giorno. Attraverso riti e preghiere di liberazione, padre Gabriele ha cercato di alleviare le pene delle molte persone che, continuamente, si rivolgevano a lui dopo un calvario di inutili sedute mediche e psichiatriche. In queste memorie rivivono una serie impressionante di storie che testimoniano della potenza del Male e del Maligno e di quanto più potente ancora sia l’attività di quei ministri di Dio che, come padre Amorth, hanno fatto della propria vita una quotidiana lotta per la liberazione delle anime dalle possessioni demoniache. Estratto dal testo: «Benedetto XVI è un Papa tedesco, viene da una nazione decisamente avversa a credere a queste cose. In Germania infatti praticamente non ci sono esorcisti eppure il Papa ci crede: ho avuto occasione di parlare con lui tre volte, quando ancora era prefetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Altroché se ci crede! E ne ha anche parlato esplicitamente in pubblico parecchie volte. Ci ha ricevuto, come associazione di esorcisti, ha fatto anche un bel discorso, incoraggiandoci e elogiando il nostro apostolato. E non dimentichiamo che del diavolo e dell’esorcismo moltissimo ne ha parlato Giovanni Paolo II. Ci voleva uno come me, che non valeva niente, che non era niente, per spargere l’allarme, per ottenere conseguenze pratiche».
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 16A22 del 10/11/2022
Diritto penitenziario e Costituzione
Con piacere segnalo che è aperta la procedura di ammissione/iscrizione alla DECIMA edizione del Master di II Livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, realizzato in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre ed i Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC).
L’obiettivo del Master è quello di fornire una elevata preparazione nell’ambito degli studi penitenziari, con una particolare attenzione ai profili costituzionalistici che interessano l’esecuzione penale. Direttore del Master è il Prof. Marco Ruotolo (Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tre), mentre la Coordinatrice didattico-scientifica è la Dott.ssa Silvia Talini (Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il medesimo Ateneo).
Il Corso avrà inizio nel mese di gennaio 2023 e terminerà nel mese di settembre e si articolerà nei seguenti moduli: 1) La funzione restaurativa della pena; 2) Diritto penitenziario e sistema delle fonti; 3) Il sistema dell’esecuzione penale in cambiamento; 4) I diritti nell’esecuzione penale; 5) Le diverse forme di tutela dei diritti; 6) Sicurezza ed esecuzione penale – Escursioni didattiche; 7) Oltre il carcere: misure alternative e di comunità – Escursioni didattiche; 8) Visita all’Istituto Penale per Minorenni di Nisida; 9) Management e coprogettazione; 10) Cultura e carcere; 11) Gli incontri del Master – Archivio; 12) Convegno conclusivo e discussione degli elaborati finali. Il programma del Corso sarà integrato da seminari, convegni ed altre iniziative di studio promosse dal Master. La didattica comprenderà anche un modulo aggiuntivo dedicato alla Spring School del Centro di Ricerca European Penological Center a Ventotene – S. Stefano.
La quota di iscrizione è di euro 3.600 e la domanda di ammissione deve essere presentata entro il 22 gennaio 2023, esclusivamente online accedendo alla propria area riservata con le stesse credenziali di accesso fornite all’atto della registrazione ai servizi online.
Tuttavia, per contattare la Segreteria del Master e per ottenere maggiori informazioni circa il bando di ammissione, il calendario delle lezioni, il regolamento didattico ed altro ancora rimando al sito istituzionale www.dirittopenitenziarioecostituzione.it
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 14E22 del 20/10/2022
Il diritto allo studio in carcere
Il diritto allo studio è tale in quanto garantito dalla Costituzione, sicché, almeno in gran parte dei casi, assume posizione di rango superiore rispetto ad altre esigenze. Il caso oggi in esame riguarda un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza – adito da un detenuto ristretto in regime speciale ex art. 41-bis ordinamento penitenziario – che ha ordinato alla Casa circondariale l’esatta ottemperanza rispetto ai contenuti di un precedente provvedimento, disponendo che a completa garanzia del diritto allo studio del detenuto fosse lui consentito «di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno» per le incombenze di studio «senza limitazioni numeriche predefinite». A tale ordinanza si oppose il Ministero della Giustizia, adducendo, per quanto qui ci occupa, che il numero illimitato dei libri richiesti per uso studio dal detenuto «si pone in contrasto col regime custodiale cui lo stesso è sottoposto», anche perché attualmente, rispetto al passato, è prevista «la disponibilità in camera detentiva di un numero di quattro volumi per volta, da potere aumentare secondo le esigenze didattiche e il prudente apprezzamento della Direzione».
Pertanto, avendo la Direzione del carcere consentito di tenere un numero di libri di quasi quattro volte maggiore a quello previsto, il provvedimento del Magistrato stravolgerebbe «il regime carcerario sulla base di una supposta ottemperanza ad un provvedimento già a suo tempo eseguito». Inoltre, prosegue il ricorso, il Magistrato di sorveglianza «a fronte del numero certamente congruo di libri messi nella disponibilità del detenuto, nell’ampliarlo ulteriormente non tiene conto delle esigenze di sicurezza interna ed esterna sottese al regime differenziato».
Ebbene, secondo i giudici di legittimità il ricorso è infondato. Infatti: «il provvedimento oggetto di ottemperanza ha affermato la sussistenza di una manifestazione di diritto soggettivo operante in ogni istituto penitenziario, consentendo, a garanzia del diritto allo studio dell’interessato, la possibilità di tenere presso di sé tutti i libri di cui avesse bisogno per l’incombente di studio che a volta a volta lo occupasse, senza limitazioni numeriche predefinite». E rileva come si imponga l’esatta ottemperanza ai contenuti del precedente provvedimento che «con riguardo al numero di testi che il condannato può tenere presso di sé, non lo fissa ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si appalesino». Poi, il detenuto «potrà conservare i volumi presso la stanza detentiva o anche nell’apposita bilancetta esterna alla sua camera a scelta, con facoltà per l’amministrazione di prevedere dei limiti massimi al numero di libri che l’interessato può tenere contemporaneamente nella camera detentiva, invece che nella bilancetta (e, quindi, non comunque depositati al magazzino, con le conseguenti difficoltà di scambio) per evitare che dall’ingombro derivi un concreto pericolo di non poter effettuare adeguatamente i controlli ordinari all’interno della camera» (Cass. Pen. Sez. I, Sent. 34855/22).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 13E22 del 03/10/2022
La partecipazione politica
Religione e diritti fondamentali
Sociologia e musica
La disco music compie mezzo secolo. È di questi giorni la notizia riportata da alcuni media circa il cinquantennale della disco music, ancora molto amata non solo da chi l’ha vista nascere, ma anche dalle generazioni successive, fino ad oggi. Si narra che la disco music sia nata agli inizi dell’autunno del 1972, con il brano Superstition di Stevie Wonder. Di lì a breve seguiranno molti altri artisti con brani che tuttora si distinguono, musicalmente parlando, per le grandi emozioni che suscitano.
Non è un caso, credo, se pochi anni fa una nota emittente radiofonica, Radio Capital, per celebrare il ventesimo anno di attività organizzò a Roma il concerto di Nile Rodgers & Chic. Quel Nile Rodgers fondatore degli Chic insieme al bassista Bernard Edwards (prematuramente scomparso), che all’epoca contribuirono a trasformare lo scenario musicale mondiale. Gli Chic irruppero sulla scena con quella loro musica e ritmo da fare inebriare milioni di giovani. Ma non solo loro, si pensi anche al gruppo KC and the Sunshine Band, dal tipico abbigliamento sgargiante, anch’essi tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music, spesso ricordati per il singolo Shake Your Booty, oppure il brano Get Down Tonight.
Ebbene, domanda: quanto la società è sensibile nel subire influenze non solo attraverso enunciati espliciti, ma anche per mezzo di strumenti comunicativi diversi rispetto a quelli che possiamo definire usuali? Suscettibilità che nel corso della storia, a volte, hanno avuto esito positivo per la crescita culturale e maturazione dei diritti fondamentali; così come, altre volte, hanno portato a vere catastrofi umane.
Per Platone è scontata la suggestione della musica sulla psiche umana, definendo che una determinata melodia prodotta in un certo ambito di relazioni fra suoni rifletta in modo automatico una suggestione. Per Sant’Agostino, invece, la musica era considerata un mezzo in più per arrivare alle magnifiche meraviglie dell’infinito.
Ma la musica è riuscita a stimolare emozioni in soggetti tutt’altro che afferenti alle magnifiche meraviglie dell’infinito citate da Sant’Agostino, credo mi basti citare il Führer dell’improbabile Terzo Reich millenario, particolarmente suggestionato dalla musica wagneriana. Si narra infatti che Hitler ordinò che all’annuncio della sua morte venisse trasmesso il Gottesdaemnerung di Wagner.
In sintesi, interessarsi alla musica dal punto di vista sociologico significa intraprendere un percorso di comprensione del complesso ed articolato rapporto tra i linguaggi musicali e la realtà sociale in cui e per cui essi hanno origine e sono poi espressi, con particolare riferimento proprio al mutamento di quel dato contesto sociale e momento storico.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 13A22 del 28/08/2022
La fede incerta in Italia
Oggi propongo il testo di Roberto Cipriani – professore emerito di Sociologia all’Università Roma Tre, dove è stato Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione – dal titolo “L’incerta fede. Un’indagine quanti-qualitativa in Italia”, edito da Franco Angeli, Milano, data di pubblicazione dicembre 2020, nella collana “Laboratorio sociologico. Ricerca empirica”. Nella descrizione del libro si legge che “dopo venticinque anni dalla ricerca su La religiosità in Italia di Vincenzo Cesareo, Roberto Cipriani, Franco Garelli, Clemente Lanzetti e Gianfranco Rovati (Mondadori, Milano, 1995), questa nuova indagine presenta una rilevante novità: l’approccio non è stato solo quantitativo (mediante somministrazione di un questionario a un campione statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione italiana, costituito da 3238 intervistati, di cui dà conto in particolare Franco Garelli nel suo Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, il Mulino, Bologna, 2020), ma ha avuto anche un carattere qualitativo, attraverso interviste del tutto libere oppure semiguidate a un insieme di 164 soggetti, opportunamente scelti sul territorio nazionale (seguendo criteri non lontani dal quadro demografico complessivo). Ne risulta uno scenario assai variegato e intrigante che attesta la persistenza di forme di credenza e ritualità, ma apre anche prospettive problematiche sul futuro della fede. Sono esaminati soprattutto i temi della vita quotidiana e festiva, della felicità e del dolore, della vita e della morte, della rappresentazione di Dio, della preghiera, dell’istituzione religiosa e di papa Francesco”.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 12A22 del 17/08/2022
Ferragosto nelle carceri
Ancora suicidi nelle carceri italiane: “L’estate, come spesso accade, si dimostra il momento più critico dell’anno per gli istituti penitenziari. In questo 2022 è reso ancora più doloroso dal drammatico incremento dei suicidi. Ciascun episodio interroga le nostre coscienze di uomini e di operatori del sistema penitenziario su quanto è stato fatto finora e su quanto sia ancora necessario fare. Per questo, insieme ai miei più stretti collaboratori, al Vice Capo, ai Direttori generali del Dap e ai Provveditori regionali abbiamo avvertito l’esigenza di visitare degli istituti penitenziari anche nel giorno di Ferragosto. Vogliamo portare un segnale di vicinanza all’intera comunità penitenziaria e ribadire riconoscenza al personale in servizio”.
Queste le parole del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi, che il giorno di Ferragosto visiterà la Casa circondariale femminile e la Casa di reclusione di Roma Rebibbia. Contestualmente, nell’istituto di Viterbo si recherà il Vice Capo Carmelo Cantone, anche in rappresentanza del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise. A Palermo Ucciardone e Messina saranno presenti, rispettivamente, i direttori generali dei Detenuti e Trattamento Gianfranco De Gesu e del Personale e Risorse Massimo Parisi. A Genova Marassi sarà invece presente Pietro Buffa, direttore generale della Formazione e provveditore per la Lombardia. Il provveditore per la Puglia e la Basilicata Giuseppe Martone sarà nell’istituto penitenziario di Lecce, mentre in quello di Taranto andrà il provveditore per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta Rita Russo. Nella Casa circondariale di Palermo Pagliarelli si recherà il provveditore per la Sicilia Cinzia Calandrino. Mentre a Terni il provveditore per la Toscana e l’Umbria Pierpaolo D’andria. Il provveditore per la Campania Lucia Castellano visiterà gli istituti di Napoli Poggioreale e Santa Maria Capua Vetere. Per l’Emilia Romagna e le Marche due dirigenti delegati dal Provveditore Gloria Manzelli saranno, rispettivamente, negli istituti di Bologna e Modena e di Ancona e Pesaro. La Casa circondariale di Aosta sarà visitata dal Provveditore del Triveneto Maria Milano Franco D’Aragona, che a sua volta ha delegato un funzionario a recarsi nell’istituto di Udine. Il Provveditore per la Sardegna Maurizio Veneziano invierà un suo delegato a visitare l’istituto di Oristano. Infine il Provveditore per la Calabria Liberato Guerriero sarà nella Casa circondariale di Ariano Irpino. (Fonte: Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 12E22 del 12/08/2022
Il Governo dei Giudici
Il noto giurista Sabino Cassese presenta il suo libro dal titolo “Il Governo dei Giudici”. L’evento è condotto dall’ex ministro Giorgio La Malfa che converserà con l’autore. L’iniziativa è stata video registrata e pubblicata da Radio Radicale domenica 31 luglio 2022. Il libro, edito da Laterza, illustra, come si legge nella descrizione, la peculiarità della situazione della giustizia in Italia: “Da un lato si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall’altro a una crescente inefficacia del sistema giudiziario. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della governance nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell’economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l’opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione. In questo contesto, le procure hanno acquisito un posto particolare, tanto che molti esperti parlano di una Repubblica dei PM, divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all’opinione pubblica, avvalendosi della favola dell’obbligatorietà dell’azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l’Italia in una Repubblica giudiziaria”.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 11A22 del 02/08/2022
Il diritto ad avere diritti
Privazione della libertà personale
La retorica e l’arte della persuasione
La libertà di religione
Criteri del permesso di necessità
Licenziamento e Statuto dei lavoratori
Trattamenti sanitari in carcere
Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta». Questa la motivazione rispetto al (vano) ricorso proposto in sede di legittimità da un detenuto al quale il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, alla luce della sua condizione di salute.
Infatti, il Tribunale, dando atto che il soggetto aveva sia ripetutamente rifiutato la terapia antiretrovirale prescritta dai sanitari – benché avvisato dei relativi rischi –, sia ritardato le analisi cliniche indispensabili per monitorare il proprio stato di salute, non era stato posto nella condizione di valutare il differimento dell’esecuzione della pena in quanto il principio per l’applicazione di tale misura «si fonda su requisiti specifici, tra i quali la mancata risposta alle terapie».
Perciò, considerato che in tema di differimento della pena, facoltativo oppure obbligatorio, ex artt. 146 e 147 Codice penale, la norma permette o impone il benefico «soltanto con riferimento alle gravi condizioni di salute del soggetto», ne consegue che l’assenza di terapie e controlli impediscono di accertare se ricorre la condizione contemplata dalla norma stessa, vale a dire, come nel caso in esame, se la condizione di AIDS conclamata sia in una fase così avanzata tale da non rispondere più ai trattamenti disponibili ed alle terapie curative.
Situazione, quindi – come in premessa indicato e qui, in conclusione, è bene ri-sottolineare –, se da un lato i trattamenti sanitari nei confronti dei detenuti sono “incoercibili”, dall’altro se i medesimi sono «risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta» (sottolineatura aggiunta); non rilevando nemmeno la natura dei reati per i quali il soggetto espia la pena, in quanto principio giuridico non previsto dagli artt. 146 e 147 cod. pen. (Cass. I Sez. Pen. Sent. 17180/22).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 09E22 del 10/05/2022
Sovraffollamento e misure alternative
Condizioni della detenzione
Tra passato e distopie del presente
La nascita dei governi
Trattamenti inumani e degradanti
Il caso oggi proposto riguarda la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la quale ha condannato l’Italia a risarcire un detenuto per avergli arrecato «un pregiudizio morale certo a causa del suo mantenimento in detenzione senza un programma di cure adeguato al suo stato di salute». Il ricorso alla Corte ha riguardato il mantenimento in regime carcerario ordinario del reo nonostante i giudici ne avessero disposto il ricovero in una REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
Brevemente, dal fascicolo sanitario del carcere risultava che il ricorrente «continuava a soffrire di un disturbo di personalità e di un disturbo bipolare, e che il suo stato di salute mentale era instabile e caratterizzato da idee di grandezza e di persecuzione al limite del delirio». Inoltre, lo psichiatra del penitenziario «sottolineò che il ricorrente non era affatto consapevole che era malato e doveva farsi curare, e che, per quanto riguarda la terapia farmacologica prescritta, era soggetto a periodi di alternanza tra l’accettazione e il rifiuto». Tuttavia, nonostante il Magistrato di sorveglianza decideva per «l’applicazione immediata della detenzione in REMS per un anno, ritenendo che tale misura fosse l’unica adeguata tenuto conto della pericolosità sociale del ricorrente», tutte le strutture contattate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria risposero negativamente per «indisponibilità di posti», con la conseguenza che l’ordinanza che disponeva il ricovero in REMS non fu mai eseguita.
Ebbene, la Corte EDU, oltre a rammentare che lo «Stato è tenuto, nonostante i problemi logistici e finanziari, ad organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da assicurare ai detenuti il rispetto della loro dignità umana», ha ribadito che l’eventuale «ritardo nell’ottenimento di un posto non può durare all’infinito ed è accettabile soltanto se debitamente giustificato». Pertanto, siccome «spetta ai governi organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da garantire il rispetto della dignità dei detenuti, indipendentemente da qualsiasi difficoltà economica o logistica», la suddetta “indisponibilità di posti” non può considerarsi «come una giustificazione valida per il ritardo nell’esecuzione della misura». Perciò, in assenza di altre giustificazioni, la Corte ha concluso che le autorità italiane hanno violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disponendo che «lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva», le seguenti somme: 36.400 euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale; 10.000 euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese (Corte EDU, Sentenza del 24 gennaio 2022 - Ricorso n. 11791/20).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 06E22 del 07/02/2022
Detenzione domiciliare speciale
Il Magistrato di sorveglianza ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario), per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Ebbene, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe le citate disposizioni nella parte in cui non è previsto per la detenzione domiciliare speciale l’applicazione provvisoria consentita dall’art. 47-ter, comma 1-quater, ordin. penit. per la detenzione domiciliare ordinaria, così che, in tal modo, sarebbe irragionevolmente preclusa la concessione urgente di una misura di tutela della prole di tenera età e verrebbero lesi i principi di umanità della pena, essenzialità della cura genitoriale e preminenza dell’interesse del minore.
Invero, il Magistrato di sorveglianza riferisce di dover provvedere sull’istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all’accudimento della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute. Da qui discenderebbe la rilevanza delle questioni, poiché la denunciata lacuna normativa – non colmabile per via interpretativa – impedirebbe all’organo monocratico di esaminare la richiesta del genitore e di apprezzarne la conformità all’interesse della bambina.
Tanto premesso, concludono i giudici delle leggi, l’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della Legge n. 354 del 1975 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 31 Cost., nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima normativa (Corte Cost., Sent. 30/22, decisione del 11/01/2022, deposito del 03/02/2022).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 05E22 del 05/02/2022
La videosorveglianza
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 04A22 del 01/02/2022
Crimini esplosivi
Attraverso le riprese di Radio Radicale è possibile vedere la presentazione del libro dal titolo “Crimini esplosivi”, autore Danilo Coppe, geominerario esplosivista e consulente forense. Il testo tratta tematiche spesso taciute al grande pubblico, vuoi per motivi assunti come di opportunità, vuoi per altro cui forse è meglio rimandare alla lettura del libro per farsene un’idea più appropriata, nel quale si ricostruiscono ad oggi tutta una serie di eventi criminali in cui è stato utilizzato dell’esplosivo, mettendo in risalto anche quelli che possono essere definiti punti di debolezza del nostro sistema investigativo e dunque per offrire una corretta interpretazione a questioni irrisolte.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 03A22 del 30/01/2022
Giornata della Memoria
Il 27 gennaio 2022, per la Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Roma ha organizzato uno speciale evento dedicato a Lia Levi, giornalista, sceneggiatrice e autrice di libri, con i quali ha vinto numerosi premi letterari. Per l’occasione è stato presentato al pubblico l’archivio della scrittrice, donato nel 2008 e ora interamente ordinato, descritto e inventariato. La documentazione, resa così accessibile al pubblico per la prima volta, è chiara espressione della sua attività letteraria e del suo impegno come testimone della Shoah. Evento ripreso e pubblicato da Radio Radicale, qui di seguito visibile.
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 02A22 del 29/01/2022
Le misure di sicurezza
Il Giudice per le indagini preliminari sollevava questioni di legittimità costituzionale relativamente alle norme concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Invero, il giudice aveva disposto per un soggetto l’applicazione della misura di sicurezza presso una REMS, in quanto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici. Sicché, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva comunicato un elenco di strutture, precisando però che, essendo la loro gestione affidata al Servizio Sanitario Regionale, la responsabilità della presa in carico della persona coinvolta competeva alla Regione. E nel decorso dei dieci mesi di attesa, la persona in esame si era anche sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti la misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilità di un posto in una REMS.
Ebbene, per il giudice rimettente, tale complesso di norme violerebbero in primo luogo gli artt. 27 e 110 della Costituzione, «nella parte in cui, attribuendo l’esecuzione del ricovero provvisorio presso una REMS alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all’esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria»; in secondo luogo violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., «nella parte in cui consentono l’adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia».
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate poiché, viceversa, deriverebbe la «caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG, con la conseguenza di un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», ma ammonendo il legislatore affinché proceda ad una complessiva riforma di sistema, che assicuri «un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività; forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario» (Corte cost. Sent. 22/22, decisione del 16/12/2021, deposito del 27/01/2022).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 04E22 del 28/01/2022
Collaborazione con la giustizia
I detenuti che ritengono di non collaborare con la giustizia possono essere distinguibili in due fattispecie: il silente “per sua scelta”, ovvero chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole”, ed il silente “suo malgrado”, vale a dire chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può”. Ebbene, su questo presupposto, la Consulta ha escluso che tale differenziazione determini una lesione del principio di uguaglianza nei casi in cui il detenuto in espiazione pena avanzi richiesta di permesso-premio. Infatti, proprio sul presupposto che il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato con la giustizia, ecco che tali regole sono necessariamente più rigorose per chi sceglie di non collaborare pur potendolo fare, rispetto a quando, viceversa, la collaborazione risulti impossibile in quanto i fatti criminosi sono già stati integramente accertati; oppure inesigibile a causa della limitata partecipazione ai fatti in esame, con la conseguente inutilità della collaborazione ai fini di giustizia.
Tuttavia, la Corte, nel dichiarare non fondate le censure sollevate dal Magistrato di sorveglianza, ha osservato che il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce – secondo esperienza consolidata – un oggettivo sintomo di allarme tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata da parte del soggetto interessato, senza i quali la decisione sulla propria istanza finalizzata alla concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.
Allorquando, viceversa, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, ai fini del superamento del regime ostativo può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
In conclusione, chiosano i giudici delle leggi, questo non significa «che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), su cui il giudice rimettente ha appuntato larga parte della sua attenzione, siano irrilevanti», e che quindi «la loro valutazione potrà sempre avvenire, ed essere opportunamente valorizzata, nella fase dell’esame concernente la valutazione della “meritevolezza” del permesso premio richiesto» (Corte cost. Sent. 20/22, decisione del 30/11/2021, deposito del 25/01/2022).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 03E22 del 27/01/2022
Detenzione e corrispondenza
Inaugurazione Anno Giudiziario
Ogni anno, in genere nel corso del mese di gennaio, presso la Corte Suprema di Cassazione e presso ogni Distretto di Corte di Appello, si celebra la inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Evento che costituisce un momento di dibattito pubblico circa la situazione dell’Amministrazione della giustizia a cui partecipano le categorie dei soggetti interessati, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e cittadini. In sintesi, le cerimonie inaugurali sono occasione di prolusioni dei massimi esponenti dell’ordine giudiziario circa lo stato dell’Amministrazione della giustizia nel territorio di competenza. Ebbene, di seguito il collegamento streaming dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 del Distretto di Corte di Appello di Perugia, tenutasi sabato 22 Gennaio 2022 ore 10:30
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 01A22 del 24/01/2022