Condizioni della detenzione

Tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, è corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza che ha concesso il ristoro – in termini di una riduzione di pena – ad un detenuto, attribuendo rilevanza decisiva all’accoglimento della di lui istanza nella quale lamentava la presenza nella stanza detentiva di un WC separato dal resto dello spazio a sua disposizione – necessario per l’espletamento delle funzioni di vita quotidiana – solo da un muro alto un metro e mezzo, quindi, non sufficiente ad evitare che l’utilizzo avvenisse alla vista di terze persone così da salvaguardarne la ragionevole riservatezza.

Tale decisione è scaturita anche dalla carenza di informazioni richieste all’Amministrazione penitenziaria la quale si era dichiarata impossibilitata a fornirle per assenza della relativa documentazione. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha considerato fondate le allegazioni prodotte dal detenuto, peraltro riscontrate dall’accertamento del magistrato di sorveglianza relativo ad un periodo di detenzione sovrapponibile.

In estrema sintesi, sulla base del disposto di cui l’art. 35-ter Ord. penit. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati), le «allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull’Amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario».

Perciò, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza ha fornito una «giustificazione sul punto attinto dalle censure, osservando che la presenza del WC all’interno della stessa stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme senza un’effettiva separazione aveva inciso sulla condizione detentiva rendendola degradante e comprimendo non solo il diritto alla riservatezza ma anche la salubrità dell’ambiente» (Cass. Pen., sez. I, Sent. 13660/22).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 07E22 del 19/04/2022