sabato 25 novembre 2023

Diffamazione aggravata

Nella ipotesi delittuosa di diffamazione commessa attraverso l’utilizzo delle piattaforme social – come nel caso qui in esame –, i giudici di legittimità hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui «il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi».

Sicché, se da un lato «la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica», dall’altro lato è necessario che «occorre rispettare il requisito della continenza delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione».

Tuttavia, in materia di diffamazione a mezzo stampa in generale, oppure come nel caso qui in trattazione, vale a dire con l’utilizzo delle piattaforme social, «il diritto di critica politica consentito, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori, non deve comunque essere avulso da un nucleo di verità» (Cassazione Penale 46496/2023).

mercoledì 22 novembre 2023

Master e formazione

Segnalo il Master di secondo livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, giunto alla sua XI edizione, realizzato in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre e i Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC).

Il Corso ha l’obiettivo di fornire una preparazione elevata nell’ambito degli studi penitenziari, con una particolare attenzione ai profili costituzionalistici che interessano l’esecuzione penale, ed è riservato a coloro in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo equipollente.

La quota di iscrizione è di euro 3.600 e la domanda di ammissione deve essere presentata entro il 15 gennaio 2024. Maggiori informazioni su www.dirittopenitenziarioecostituzione.it

Direttore del Master è il Prof. Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tre; Coordinatrice didattico-scientifica è la Dott.ssa Silvia Talini, Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il medesimo Ateneo.

Di seguito una lezione di diversi anni fa tenuta dal Prof. Gaetano Silvestri, era settembre 2014, dal titolo “Il trattamento penitenziario nella più recente giurisprudenza costituzionale”.

martedì 21 novembre 2023

Inchiesta mafia-appalti

Radio Radicale propone l’intervista a Mario Mori e Giuseppe De Donno (registrata sabato 18 novembre 2023), autori del libro “La verità sul dossier mafia-appalti”, edizioni Piemme (2023). I due autori sono stati protagonisti nella lotta contro Cosa Nostra, ma noti al grande pubblico soprattutto per il processo sulla presunta “Trattativa Stato-mafia”, concluso con la loro definitiva assoluzione. Oggi raccontano cosa c’è dietro la persecuzione giudiziaria e mediatica che hanno subito: il “Dossier mafia-appalti”. Dopo intense indagini l’informativa fu preparata dai carabinieri del ROS guidati da Mori e De Donno e consegnata a Giovanni Falcone, che le attribuì enorme importanza. Così come Paolo Borsellino credette che detta inchiesta fosse all’origine della morte di Falcone. Tuttavia, altri ne impedirono gli sviluppi.


martedì 24 ottobre 2023

Mobbing e Straining

In materia di tutela della personalità morale del lavoratore, nella qualificazione tra mobbing e straining ciò che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, riconduca alla «violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento», vale a dire: integrità psicofisica, dignità, identità personale, partecipazione alla vita sociale e politica.

Sicché, «la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza».

Di fatto, siccome lo straining è «una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni», se viene accertato, la «domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta», perciò: il giudice «nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi» (Cass. Sez. Lav. Ord. 29101/2023).