La videosorveglianza

Regole in materia di videosorveglianza in ambito personale o domestico (indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali), ovvero, le persone fisiche possono attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza autorizzazione e formalità, a condizione che: 1) le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza; 2) vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi; 3) nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il consenso del soggetto titolare di tale diritto; 4) non siano oggetto di ripresa aree condominiali comuni o di terzi; 5) non siano oggetto di ripresa aree aperte al pubblico (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio); 6) non siano oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione le immagini riprese.



Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 04A22 del 01/02/2022