Le misure di sicurezza

Il Giudice per le indagini preliminari sollevava questioni di legittimità costituzionale relativamente alle norme concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Invero, il giudice aveva disposto per un soggetto l’applicazione della misura di sicurezza presso una REMS, in quanto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici. Sicché, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva comunicato un elenco di strutture, precisando però che, essendo la loro gestione affidata al Servizio Sanitario Regionale, la responsabilità della presa in carico della persona coinvolta competeva alla Regione. E nel decorso dei dieci mesi di attesa, la persona in esame si era anche sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti la misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilità di un posto in una REMS.

Ebbene, per il giudice rimettente, tale complesso di norme violerebbero in primo luogo gli artt. 27 e 110 della Costituzione, «nella parte in cui, attribuendo l’esecuzione del ricovero provvisorio presso una REMS alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all’esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria»; in secondo luogo violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., «nella parte in cui consentono l’adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia».

Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate poiché, viceversa, deriverebbe la «caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG, con la conseguenza di un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», ma ammonendo il legislatore affinché proceda ad una complessiva riforma di sistema, che assicuri «un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività; forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario» (Corte cost. Sent. 22/22, decisione del 16/12/2021, deposito del 27/01/2022).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 04E22 del 28/01/2022