Differimento della pena

Quando il carcere appare come la soluzione migliore! Giustizia, pena e utilità del carcere. Un dibattito complicato che incontra e si scontra con populismo e demagogia che di fatto ostacolano il cambiamento reale ed efficiente dell’attuale sistema punitivo.

Ebbene, a mio avviso, il caso oggi in esame pone ulteriori questioni rispetto a quelle ordinarie di discussione. Infatti, in tema di differimento facoltativo della pena per motivi di salute nelle forme della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di proroga del medesimo beneficio sia con riguardo al quadro sanitario compromesso del soggetto in espiazione pena, soprattutto sotto il profilo psichiatrico, peraltro assolto per «vizio totale di mente in ordine al reato di atti persecutori»; sia per l’inadeguatezza dell’immobile indicato per le espiazione detentiva domiciliare a causa delle condizioni di abbandono del medesimo; sia perché l’interessato non è nemmeno in grado di prendersi cura di sé con tendenza a gestire l’assunzione di farmaci in modo improprio sotto il profilo delle esigenze e dei dosaggi.

Ricorre il condannato per cassazione lamentando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe trascurato di attribuire la giusta rilevanza al suo compromesso stato di salute e che comunque l’immobile nel quale stava trovando esecuzione la misura alternativa alla detenzione era fornito sia di energia elettrica sia di idonea struttura idrica.

Ricorso dichiarato inammissibile, in quanto per il «differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operandosi un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività».

Ciò posto, preso atto dell’incapacità della persona interessata di «provvedere a se stessa (come era stato già confermato dal giudice della cognizione, che aveva accertato un vizio totale di mente) e dell’inidoneità dell’abitazione nella quale eseguire la misura alternativa alla detenzione», il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, allo stato, la detenzione in carcere costituisse «la soluzione più adeguata ad assicurare una migliore assistenza complessiva alla condannata, in assenza di altro luogo idoneo» (Cass. Sez. I Pen. Sent. 45183/22).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 15E22 del 02/12/2022