Detenzione e corrispondenza

Con la sentenza n. 18/22, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la censura sulla corrispondenza tra difensore e detenuto ristretto in regime 41 bis Ord. Penit., puntualizzando in proposito che tale censura viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Infatti, la sentenza osserva che «il diritto di difesa comprende - secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo - il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore e sottolinea che di questo diritto è titolare anche chi stia scontando una pena detentiva. E ciò anche per consentire al detenuto un’efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie».
Perciò, se è vero che tale «diritto non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità», lo è altrettanto il principio di tutela di «altri interessi costituzionalmente rilevanti», come quello dell’effettività di difesa.
Inoltre, se da un lato è vero che i detenuti in regime di 41 bis Ord. Penit., sono «ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali, allo scopo di impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza», dall’altro il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sembra uno strumento idoneo a raggiungere il suddetto obiettivo, anzi, si risolve unicamente in una «irragionevole compressione del suo diritto di difesa», con particolare ripercussione nei confronti dei detenuti meno abbienti.
Infatti, pensando all’ipotesi del detenuto trasferito in una struttura penitenziaria distante dalla città in cui ha sede il proprio difensore di fiducia, la «corrispondenza epistolare potrebbe divenire il principale mezzo a disposizione per comunicare con lo stesso difensore; mentre i detenuti provvisti – anche in ragione della propria posizione apicale nell’organizzazione criminale – di maggiori disponibilità economiche potrebbero assai più agevolmente sostenere i costi e gli onorari connessi ai viaggi del proprio avvocato finalizzati allo svolgimento dei colloqui» (Corte cost. Sent. 18/22, decisione del 02/12/2021, deposito del 24/01/2022).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 02E22 del 25/01/2022