In materia di permessi di necessità concedibili al detenuto, l’art. 30 della legge sull’ordinamento penitenziario stabilisce, brevemente, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso per recarsi a visitare l’infermo, adottando le cautele previste dal regolamento. Similmente, in via eccezionale, analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare gravità.
Altrettanto in breve, l’art. 30-bis della stessa legge stabilisce che «prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi».
Tuttavia, relativamente al caso oggi in esame, l’autorità giudiziaria adita negava il permesso chiesto dal detenuto, ristretto in regime di custodia cautelare in carcere, per partecipare al funerale e tumulazione della nonna, osservando che: «nonostante la tragica portata dell’evento, nella fattispecie non ricorre l’eccezionalità dell’esigenza posta a fondamento della richiesta e che l’unione spirituale con la nonna deceduta davanti alla tomba può ugualmente realizzarsi mediante il raccoglimento e la preghiera nei luoghi di culto del luogo di detenzione». Inoltre, nel provvedimento venivano evidenziati i rischi stante la spiccata pericolosità del detenuto.
Ebbene, tenuto conto della particolare gravità dell’evento, nonché della correlazione dello stesso con la vita familiare, il relativo accertamento circa la concedibilità o meno del permesso richiesto «deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto; mentre la gravità dei fatti commessi, o la pericolosità del condannato o dell’imputato, sono da valutare esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive».
Per tali ragioni, la decisione del giudice non deve concentrarsi tanto sul mero principio concessorio, «ma solo sulle modalità esecutive del permesso (...), proprio in vista della tutela delle rappresentate esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, e possono includere (...) l’imposizione della scorta». Non da ultimo, «il richiamo alla possibilità di una unione spirituale del detenuto con la nonna defunta all’interno dei luoghi di culto del luogo di detenzione risulta inconferente ed in contrasto con le finalità proprie dell'art. 30 Ord. pen.» (Cass. I Sez. Pen., Sent. 20515/22).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 10E22 del 27/05/2022