Trattamenti inumani e degradanti

Il caso oggi proposto riguarda la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la quale ha condannato l’Italia a risarcire un detenuto per avergli arrecato «un pregiudizio morale certo a causa del suo mantenimento in detenzione senza un programma di cure adeguato al suo stato di salute». Il ricorso alla Corte ha riguardato il mantenimento in regime carcerario ordinario del reo nonostante i giudici ne avessero disposto il ricovero in una REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).

Brevemente, dal fascicolo sanitario del carcere risultava che il ricorrente «continuava a soffrire di un disturbo di personalità e di un disturbo bipolare, e che il suo stato di salute mentale era instabile e caratterizzato da idee di grandezza e di persecuzione al limite del delirio». Inoltre, lo psichiatra del penitenziario «sottolineò che il ricorrente non era affatto consapevole che era malato e doveva farsi curare, e che, per quanto riguarda la terapia farmacologica prescritta, era soggetto a periodi di alternanza tra l’accettazione e il rifiuto». Tuttavia, nonostante il Magistrato di sorveglianza decideva per «l’applicazione immediata della detenzione in REMS per un anno, ritenendo che tale misura fosse l’unica adeguata tenuto conto della pericolosità sociale del ricorrente», tutte le strutture contattate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria risposero negativamente per «indisponibilità di posti», con la conseguenza che l’ordinanza che disponeva il ricovero in REMS non fu mai eseguita.

Ebbene, la Corte EDU, oltre a rammentare che lo «Stato è tenuto, nonostante i problemi logistici e finanziari, ad organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da assicurare ai detenuti il rispetto della loro dignità umana», ha ribadito che l’eventuale «ritardo nell’ottenimento di un posto non può durare all’infinito ed è accettabile soltanto se debitamente giustificato». Pertanto, siccome «spetta ai governi organizzare il proprio sistema penitenziario in modo da garantire il rispetto della dignità dei detenuti, indipendentemente da qualsiasi difficoltà economica o logistica», la suddetta “indisponibilità di posti” non può considerarsi «come una giustificazione valida per il ritardo nell’esecuzione della misura». Perciò, in assenza di altre giustificazioni, la Corte ha concluso che le autorità italiane hanno violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disponendo che «lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva», le seguenti somme: 36.400 euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale; 10.000 euro, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese (Corte EDU, Sentenza del 24 gennaio 2022 - Ricorso n. 11791/20).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 06E22 del 07/02/2022