Crimini esplosivi

Attraverso le riprese di Radio Radicale è possibile vedere la presentazione del libro dal titolo “Crimini esplosivi”, autore Danilo Coppe, geominerario esplosivista e consulente forense. Il testo tratta tematiche spesso taciute al grande pubblico, vuoi per motivi assunti come di opportunità, vuoi per altro cui forse è meglio rimandare alla lettura del libro per farsene un’idea più appropriata, nel quale si ricostruiscono ad oggi tutta una serie di eventi criminali in cui è stato utilizzato dell’esplosivo, mettendo in risalto anche quelli che possono essere definiti punti di debolezza del nostro sistema investigativo e dunque per offrire una corretta interpretazione a questioni irrisolte.

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 03A22 del 30/01/2022


Giornata della Memoria

Il 27 gennaio 2022, per la Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Roma ha organizzato uno speciale evento dedicato a Lia Levi, giornalista, sceneggiatrice e autrice di libri, con i quali ha vinto numerosi premi letterari. Per l’occasione è stato presentato al pubblico l’archivio della scrittrice, donato nel 2008 e ora interamente ordinato, descritto e inventariato. La documentazione, resa così accessibile al pubblico per la prima volta, è chiara espressione della sua attività letteraria e del suo impegno come testimone della Shoah. Evento ripreso e pubblicato da Radio Radicale, qui di seguito visibile.


Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 02A22 del 29/01/2022

Le misure di sicurezza

Il Giudice per le indagini preliminari sollevava questioni di legittimità costituzionale relativamente alle norme concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Invero, il giudice aveva disposto per un soggetto l’applicazione della misura di sicurezza presso una REMS, in quanto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici. Sicché, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva comunicato un elenco di strutture, precisando però che, essendo la loro gestione affidata al Servizio Sanitario Regionale, la responsabilità della presa in carico della persona coinvolta competeva alla Regione. E nel decorso dei dieci mesi di attesa, la persona in esame si era anche sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti la misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilità di un posto in una REMS.

Ebbene, per il giudice rimettente, tale complesso di norme violerebbero in primo luogo gli artt. 27 e 110 della Costituzione, «nella parte in cui, attribuendo l’esecuzione del ricovero provvisorio presso una REMS alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all’esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria»; in secondo luogo violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., «nella parte in cui consentono l’adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia».

Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate poiché, viceversa, deriverebbe la «caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG, con la conseguenza di un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti», ma ammonendo il legislatore affinché proceda ad una complessiva riforma di sistema, che assicuri «un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività; forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario» (Corte cost. Sent. 22/22, decisione del 16/12/2021, deposito del 27/01/2022).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 04E22 del 28/01/2022

Collaborazione con la giustizia

I detenuti che ritengono di non collaborare con la giustizia possono essere distinguibili in due fattispecie: il silente “per sua scelta”, ovvero chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole”, ed il silente “suo malgrado”, vale a dire chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può”. Ebbene, su questo presupposto, la Consulta ha escluso che tale differenziazione determini una lesione del principio di uguaglianza nei casi in cui il detenuto in espiazione pena avanzi richiesta di permesso-premio. Infatti, proprio sul presupposto che il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato con la giustizia, ecco che tali regole sono necessariamente più rigorose per chi sceglie di non collaborare pur potendolo fare, rispetto a quando, viceversa, la collaborazione risulti impossibile in quanto i fatti criminosi sono già stati integramente accertati; oppure inesigibile a causa della limitata partecipazione ai fatti in esame, con la conseguente inutilità della collaborazione ai fini di giustizia.

Tuttavia, la Corte, nel dichiarare non fondate le censure sollevate dal Magistrato di sorveglianza, ha osservato che il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce – secondo esperienza consolidata – un oggettivo sintomo di allarme tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata da parte del soggetto interessato, senza i quali la decisione sulla propria istanza finalizzata alla concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.

Allorquando, viceversa, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, ai fini del superamento del regime ostativo può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

In conclusione, chiosano i giudici delle leggi, questo non significa «che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), su cui il giudice rimettente ha appuntato larga parte della sua attenzione, siano irrilevanti», e che quindi «la loro valutazione potrà sempre avvenire, ed essere opportunamente valorizzata, nella fase dell’esame concernente la valutazione della “meritevolezza” del permesso premio richiesto» (Corte cost. Sent. 20/22, decisione del 30/11/2021, deposito del 25/01/2022).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 03E22 del 27/01/2022

Detenzione e corrispondenza

Con la sentenza n. 18/22, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la censura sulla corrispondenza tra difensore e detenuto ristretto in regime 41 bis Ord. Penit., puntualizzando in proposito che tale censura viola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione. Infatti, la sentenza osserva che «il diritto di difesa comprende - secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo - il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore e sottolinea che di questo diritto è titolare anche chi stia scontando una pena detentiva. E ciò anche per consentire al detenuto un’efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie».
Perciò, se è vero che tale «diritto non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità», lo è altrettanto il principio di tutela di «altri interessi costituzionalmente rilevanti», come quello dell’effettività di difesa.
Inoltre, se da un lato è vero che i detenuti in regime di 41 bis Ord. Penit., sono «ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali, allo scopo di impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza», dall’altro il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sembra uno strumento idoneo a raggiungere il suddetto obiettivo, anzi, si risolve unicamente in una «irragionevole compressione del suo diritto di difesa», con particolare ripercussione nei confronti dei detenuti meno abbienti.
Infatti, pensando all’ipotesi del detenuto trasferito in una struttura penitenziaria distante dalla città in cui ha sede il proprio difensore di fiducia, la «corrispondenza epistolare potrebbe divenire il principale mezzo a disposizione per comunicare con lo stesso difensore; mentre i detenuti provvisti – anche in ragione della propria posizione apicale nell’organizzazione criminale – di maggiori disponibilità economiche potrebbero assai più agevolmente sostenere i costi e gli onorari connessi ai viaggi del proprio avvocato finalizzati allo svolgimento dei colloqui» (Corte cost. Sent. 18/22, decisione del 02/12/2021, deposito del 24/01/2022).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 02E22 del 25/01/2022

Inaugurazione Anno Giudiziario

Ogni anno, in genere nel corso del mese di gennaio, presso la Corte Suprema di Cassazione e presso ogni Distretto di Corte di Appello, si celebra la inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Evento che costituisce un momento di dibattito pubblico circa la situazione dell’Amministrazione della giustizia a cui partecipano le categorie dei soggetti interessati, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e cittadini. In sintesi, le cerimonie inaugurali sono occasione di prolusioni dei massimi esponenti dell’ordine giudiziario circa lo stato dell’Amministrazione della giustizia nel territorio di competenza. Ebbene, di seguito il collegamento streaming dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 del Distretto di Corte di Appello di Perugia, tenutasi sabato 22 Gennaio 2022 ore 10:30

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 01A22 del 24/01/2022

Diritto e Criminologia

Con il presente contributo si sottolineano alcuni straordinari eventi, sia dal punto di vista del diritto e della criminologia clinica, qui intesa nella sua accezione più ampia, sia da quello costituzionale e della esecuzione penale. Ebbene, attraverso questo → collegamento ← è possibile vedere la presentazione del nuovo Centro di ricerca “Diritto penitenziario e Costituzione - European Penological Center”, durante la quale il Prof. Francesco Viganò, giudice della Consulta, ha tenuto una lectio magistralis sulla evoluzione dell’esecuzione penale. Il Centro, con sede presso l’Università Roma Tre e presso Ventotene-Santo Stefano, intende promuovere la ricerca e la formazione in una dimensione internazionale sui temi connessi alla esecuzione penale.

Inoltre, si segnala la “Conference on Applications of Artificial Intelligence in Forensics”, presso Sapienza Università di Roma, → evento ← che affronterà il tema dell’uso dell’intelligenza artificiale e delle sue rivoluzionarie applicazioni in ambito forense.

Infine, si ricorda che è aperta la → procedura ← di presentazione delle domande di ammissione alla IX edizione del Master di II Livello in “Diritto penitenziario e Costituzione” – realizzato in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria) e il DGMC (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) –, che ha l’obiettivo di fornire una elevata preparazione nell’ambito degli studi penitenziari, con particolare attenzione ai profili costituzionalistici che interessano l’esecuzione penale.

Ed a proposito di esecuzione pena, è stata presentata al Ministro della Giustizia la Relazione della Commissione per l’innovazione del → sistema penitenziario ←, presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre.

Come si legge nella scheda riassuntiva: «I lavori della Commissione sono stati orientati alla predisposizione di soluzioni concrete per l’innovazione del sistema penitenziario, per migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di coloro che operano all’interno degli istituti penitenziari. Le proposte prevedono la revisione di molte disposizioni del regolamento penitenziario (…) e la rimozione di alcuni “ostacoli” presenti nella normativa primaria che incidono su uno svolgimento della quotidianità penitenziaria che possa dirsi conforme ai principi costituzionali e agli standard internazionali. Per come formulate, le modifiche alle previsioni regolamentari potrebbero essere realizzate a prescindere dalle pur indicate revisioni della normativa primaria».

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 01E22 del 10/01/2022