La Consulenza Tecnica

Archivio della Rivista “La Consulenza Tecnica”. Trimestrale giuridico. Online dal 2006 al 2012 e registrato al n. 11/2006 (Registro Stampa Tribunale di Terni). Anno 2011

Trattamento penitenziario

Lo scorso 25 novembre il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha emanato il nuovo modello di trattamento che prevede l’assegnazione di uno specifico codice in funzione della pericolosità del detenuto. Da un lato il documento intende disciplinare i modi di detenzione riguardo alla media sicurezza, operazione mai compiuta in precedenza; dall’altro, tende a legare tutte le iniziative intese a dettagliare interventi sulla vita di reparto, richiamando se necessario i testi già vigenti, o modificando talune prassi sinora seguite. Altresì, con ciò si vuole giungere al superamento della dicotomia tra i concetti di sicurezza e trattamento, originata, oltre che dalla cattiva interpretazione del termine trattamento, da una sostanziale discontinuità nella trattazione della materia, che ha visto le iniziative finalizzate all’accoglienza e alla rieducazione sinora disciplinate in testi separati da quelli concernenti le regole di sicurezza da adottare nell’esecuzione delle misure privative della libertà.

Bocciato il piano nomadi

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza 16 novembre 2011, n. 6050, ha confermato la bocciatura del cosiddetto piano nomadi a suo tempo istituito dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Infatti, sono state accolte le ragioni dell’associazione European Roma Rights Centre Foundation e di altri due cittadini di etnia rom. Con tale decisione il Collegio ha rigettato il ricorso proposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’Interno, dal Dipartimento della protezione civile e dalle prefetture di Roma, Milano e Napoli contro la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, n. 6352/2009, decisa il 24 giugno 2009 e depositata l’1 luglio 2009 (leggi), la quale aveva già in parte emesso una prima decisione favorevole alla suddetta associazione. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno posto l’accento sul fatto che non sussistono sufficienti motivazioni per decretare lo stato di emergenza, basato su un pericolo più paventato che reale. Da ciò scaturisce altresì la decadenza delle ordinanze presidenziali di nomina dei commissari delegati per l’emergenza e atti successivi.

Espulsione e pericolosità sociale

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24389 del 18 novembre 2011, ha rilevato che affinché ricorrano le condizioni d’espulsione del cittadino extracomunitario, è essenziale che al momento del provvedimento sussista la reale pericolosità sociale del soggetto in questione. Nel caso di specie, i giudici del palazzaccio hanno accolto il ricorso presentato da un nordafricano che aveva scontato in Italia una pena detentiva per associazione per delinquere finalizzata ad attività terroristica. Nel provvedimento di espulsione si evidenziava che la decisione non era maturata tanto dal fatto che l’uomo non avesse la documentazione che gli consentiva di fermarsi nel nostro Paese, tanto sulla sua pericolosità sociale, ma senza specificare, appunto, che era stato condannato per reati di terrorismo internazionale. Infatti, tale specifica motivazione non era stata annotata nel provvedimento stesso, né tanto meno vi era l’identificazione del condannato all’interno di una delle categorie di persone pericolose indicate oggi dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al D.Lgs 159/2011.

Sul concetto di diritti umani

La storia è piena di uccisioni eccellenti - più o meno legittime - post dittature, subite dai tiranni. Ma quanto tutto questo sia in realtà accettabile è da vedere, anzi da disquisire. Al processo di Norimberga, in nome della legge, furono giustiziati alti gerarchi nazisti e loro fiancheggiatori. Prima ancora fu giustiziato il Duce, ma non si è mai capito in nome e per conto di chi. Stessa sorte per la compagna, nonostante non risultasse rea di alcun delitto. Anni dopo, ibidem - questa volta a testa in su e certamente reo - per Adolf Eichmann, impiccato in Israele, su disposizione di un tribunale. Più di recente, il califfo di Bagdad, Saddam Hussein. Dei giorni scorsi, invece, la discutibile fine del Rais libico, Muammar Gheddafi, seviziato pre e post mortem, avvenuta previa esecuzione sommaria. Su tutto ciò delle perplessità vanno pur avanzate. In particolare sul fatto se, ad esempio, gli stati occidentali, autoreferenziali in tema di diritti - i quali appoggiano quelle rivoluzioni mosse in nome della libertà e dei diritti umani, appunto - possano tollerare il reiterarsi di taluni eventi di palese stampo criminogeno.

Ex buttafuori

La Squadra Mobile di Terni ha tratto in arresto in flagranza di reato, per spaccio di droga, due “buttafuori” ternani, peraltro titolari di un’agenzia di sicurezza e vigilanza, i quali sono stati trovati in possesso di un etto di cocaina purissima. Condotti in carcere sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria (comunicato stampa Questura di Terni). Come evidente, estraniandomi per un attimo dal caso specifico, l’importanza della nuova norma (Legge n. 94/2009) che riguarda i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per esercitare l’attività di addetto alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, è un “toccasana” per talune situazioni. Non temo smentite nel definirla un valido strumento per il “restyling” della categoria.

Diffamazione a mezzo stampa

In tema di diffamazione a mezzo stampa, specificatamente per ciò che attiene alla cronaca giudiziaria, il giornalista deve sempre e comunque seguire gli esiti delle vicende processuali, in particolare quello finale. Infatti, il giornalista che pubblica la notizia di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia stessa, è tenuto ad una verifica aggiornata di fondatezza della medesima nel momento in cui la diffonde. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 14062/2008

Garante Privacy

Le compagnie telefoniche dovranno comunicare in bolletta anche le ultime tre cifre dei numeri. Chi vorrà dovrà esplicitamente chiederlo al gestore  telefonico.

Porto d'armi

In tema di porto d'armi, seppur l’Autorità competente abbia ampi poteri discrezionali sull’eventuale rilascio o diniego, su quest’ultima incombe sempre e comunque l’obbligo di motivare in modo congruo sulle ragioni ostative al rinnovo. TAR Sardegna, Sentenza n. 629/2008.

Ingiurie

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno parlato chiaro; “è davvero singolare che una persona, sorpresa mentre sta violando la legge con una condotta molto pericolosa per la vita degli altri, invece di chiedere scusa per il suo incivile comportamento reagisca in modo non solo inurbano, ma anche offensivo per chi sta soltanto facendo il proprio dovere per assicurare il rispetto della legge”. Per questo, ad un soggetto è stata confermata la condanna per ingiuria già inflitta dal Giudice di pace che, fermato dai Carabinieri perché sorpreso a parlare al cellulare mentre guidava, aveva riposto (omissis). La Suprema Corte, ha affermato che non è possibile negare la valenza offensiva alla frase pronunciata dall’imputato, in quanto “essa denota non soltanto disprezzo per il destinatario, ma anche la infondata accusa che i Carabinieri si dedichino ad attività inutili e vessatorie”. Sentenza n. 14311/2008.

Segreti di Stato

Volta al termine l’era dei segreti di Stato eterni, infatti, dal primo maggio gli stessi dovranno essere a termine e potranno durare al massimo quindici anni, rinnovabili di altri quindici, per un totale massimo di trenta. In sostanza saranno cancellati i c.d. omissis vecchi di almeno tre decenni su notizie, informazioni, documenti. Da ciò ne consegue l’accesso agli archivi che custodiscono tanti misteri della nostra storia recente e non. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008.

Corte di Giustizia Europea

Corte di Giustizia Europea, I Sezione. In riferimento al possibile difetto riscontrato sul prodotto acquistato, lo stesso, chiariscono i giudici comunitari, deve essere riparato o sostituito senza notevoli inconvenienti per l’acquirente e soprattutto senza spese per il consumatore. Sentenza pubblicata il 17 aprile 2008 inerente la causa n. 404/06.

Rassegna Giurisprudenziale

Giurisprudenza di merito e di legittimità, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale e processuale (penale e civile). Rassegna dal 2000 al 2010

Armamenti non autorizzati

Con l'accusa di "arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero" (art. 288 codice penale), il G.U.P. del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio i due che, secondo l’impianto accusatorio, nel 2004 si occupavano, ovvero si definivano "operatori della sicurezza", i quali arruolavano personale per inviarlo in zone c.d. "calde" come l’Iraq. In quell’occasione, alcuni degli "operatori" vennero sequestrati e tenuti prigionieri per quasi due mesi dai ribelli iracheni, liberati poi dalle forze della coalizione, tranne uno che rimase vittima dei propri aguzzini. In sostanza, secondo il giudice, l'accordo professionale fu sottoscritto in Italia e per questo la decisione del suddetto rinvio a giudizio. Il processo comincerà il prossimo luglio dinanzi alla Corte d'Assise di Bari (Corriere della Sera).

Dipendenti call center

I dipendenti dei call center non possono essere considerati lavoratori autonomi, quindi, di fatto, hanno diritto ad un contratto di lavoro subordinato, ciò è dimostrabile dall’uso di attrezzature e materiale aziendale, le direttive ricevute, il coordinamento costante ed il preciso orario di lavoro organizzato in turni. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 9812/08.

Immigrazione

Solo la traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero è requisito di validità dell’atto medesimo. Nel caso in cui è impossibile reperire un traduttore in tale lingua, si dovrà dar luogo alla traduzione in una delle lingue previste per la redazione dell’atto (inglese, francese, spagnolo). Ne consegue che, spetta al giudice di merito verificare che il provvedimento sia stato tradotto in una lingua conoscibile dallo straniero. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 7564/2008.