La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24389 del 18 novembre 2011, ha rilevato che affinché ricorrano le condizioni d’espulsione del cittadino extracomunitario, è essenziale che al momento del provvedimento sussista la reale pericolosità sociale del soggetto in questione. Nel caso di specie, i giudici del palazzaccio hanno accolto il ricorso presentato da un nordafricano che aveva scontato in Italia una pena detentiva per associazione per delinquere finalizzata ad attività terroristica. Nel provvedimento di espulsione si evidenziava che la decisione non era maturata tanto dal fatto che l’uomo non avesse la documentazione che gli consentiva di fermarsi nel nostro Paese, tanto sulla sua pericolosità sociale, ma senza specificare, appunto, che era stato condannato per reati di terrorismo internazionale. Infatti, tale specifica motivazione non era stata annotata nel provvedimento stesso, né tanto meno vi era l’identificazione del condannato all’interno di una delle categorie di persone pericolose indicate oggi dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al D.Lgs 159/2011.