Se e quando punire il reato di estorsione, previsto dall’articolo 629 del Codice penale, presuppone che il soggetto agente «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Cosicché, oggi propongo un caso a dir poco curioso quanto significativo dei tempi che cambiano. Infatti, circa fino al secolo scorso, se qualcuno si fosse recato in chiesa e (solo) avesse tentato di disturbare la funzione, o altro di simile, con due ceffoni e un calcio da terga ad opera del parroco se la sarebbe cavata, e tanto era sufficiente per dissuaderlo dal reiterare il gesto. Anzi, tale reazione del sacerdote fungeva anche da deterrente affinché nessun altro pensasse di imitare tale sconsiderata azione di disturbo. Ma, come accennato, il tempo passa e i costumi mutano, sicché si arriva ai giorni nostri, quando un soggetto sulla quarantina ha pensato di mettere in piedi un piano per fare soldi in maniera, a suo modo di vedere, abbastanza facile. Vale a dire, costringendo, con condotta perdurante, il parroco della parrocchia del quartiere a versargli delle somme di denaro disturbando ripetutamente la celebrazione delle funzioni sacre con schiamazzi ed urla e minacciando lo stesso sacerdote di non «cessare l’azione di disturbo prima del pagamento delle somme medesime». E da qui si concretizza l’esigenza di punire il reato di estorsione.
Ebbene, tralasciano in questa sede le vane argomentazioni difensive, «quanto alla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di estorsione, deve rilevarsi come risulti pacifico nel caso di specie che vi sia stata la coartazione del soggetto passivo che - in quanto ministro di culto - era messo nella sostanziale impossibilità di svolgere la sua funzione dalle (interessate) attività di disturbo del (omissis) che - ben conoscendo la presenza di simili condotte perpetrate anche da parte di altro coimputato - aveva avuto facile gioco nell’ottenere un corrispettivo per la cessazione delle proprie gridate esibizioni». Ed in tali termini, è del tutto infondata la prospettazione di alcun travisamento della prova posto che la Corte territoriale risulta avere correttamente contestualizzato e descritto le condotte in conformità delle dichiarazioni in atti; nonché, quanto sopra, esclude anche la possibilità di qualsivoglia diversa qualificazione dei fatti in molestie e disturbo perché vi è una «finalizzazione patrimoniale del tutto estranea al reato di molestie», ma «coessenziale al delitto di estorsione». All’esito, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in 3000,00 Euro. Ecco, come e quando punire il reato di estorsione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza 11949/21).
Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 04A21 del 01/04/2021