Codice di procedura penale, Parte seconda, Libro settimo, Titolo III, Capo II, Sezione II. Articolo 533 «Condanna dell’imputato». Comma 1: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Quella appena citata non è solo una norma stabilita dall'ordinamento, ma, dal mio punto di vista, una condizione e stato di fatto che guida chi è chiamato a giudicare coloro che possono incappare nelle maglie della giustizia, a prescindere dalla reale colpevolezza inerente ai fatti loro contestati. Estratto da “Sul ragionevole dubbio” (M. Lilli, 2016).