Dell’imprudenza del lavoratore ne risponde ugualmente il datore di lavoro laddove il primo non adeguatamente formato e informato dal titolare: «Quanto al primo profilo, risulta ampiamente e congruamente motivato nella sentenza impugnata il convincimento della Corte di merito in ordine all'assoluta insufficienza della formazione e informazione dei dipendenti […] in riferimento al rischio insito nell'operazione che costò la vita al dipendente […] ma, anche, in ordine al fatto che l'avere eseguito in una singola occasione un'operazione analoga, per tipologia e rischio, a quella a lui fatale […] non rendeva superflua la formazione del dipendente rimasto vittima dell'infortunio […] A fronte di ciò, deve ricordarsi che, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 22717/2016; udienza e decisione del 22 aprile 2016).