Investigatori privati: prove atipiche

Per gli addetti ai lavori, almeno per quelli più attenti, non è una novità che in ambito processuale/dibattimentale il mero rapporto investigativo – nel quale l’investigatore privato crede di aver raccolto prove in favore del suo committente - è pressoché inammissibile; ma tutto cambia se l’investigatore è escusso sulle circostanze di cui ha avuto conoscenza diretta. Seguono alcuni significativi passaggi relativi all’Ordinanza 8 aprile 2013 emessa dal Tribunale di Milano.


«Si tende a distinguere, in argomento, tra gli scritti "neutri" del terzo e gli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell'interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta. Orbene, quanto alla prima tipologia di scritti, il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, bensì da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le stesse, "può valere come indizio" (Cass. civ. sez. I, Sentenza n. 23554 del 12 settembre 2008) ma "con il supporto di altri elementi probatori": e, però, presupposto indefettibile, è che lo scritto stesso non sia in sé una dichiarazione testimoniale elusiva delle debite forme di Legge. Infatti: dove lo scritto non sia neutro ma costituisca, in realtà, una deposizione testimoniale, allora esso, in tanto può avere piena efficacia probatoria in quanto il suo contenuto venga acquisito al procedimento mediante prova orale o mediante ricorso all'art. 257-bis c.p.c. Con l'ultima norma citata (introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69) il Legislatore ha ormai tipizzato il solo caso in cui possa avere efficacia la "testimonianza scritta": ne consegue che ogni altra procedura è in insanabile contrasto con il formante legislativo ove voglia pervenire a tale effetto (deposizione scritta valente come testimonianza) con mezzo diverso (scritto non sottoposto alle formalità di Legge). Tale rilievo ha trovato recente conferma giurisprudenziale allorché il Supremo Consesso (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 10 febbraio - 5 marzo 2010, n. 5440) ha precisato che per "scritto del terzo" non può intendersi anche "una scrittura proveniente da terzo redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte". La Suprema Corte (in relazione ai fatti cd. notori, v. Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2008, n. 29728) ha anche ricordato come non si possa derogare (se non nei casi ex lege) "al principio dispositivo e al contraddittorio, introducendo nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati". Ed, allora, il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi "in funzione testimoniale", formate fuori dal procedimento si traduce in uno strappo al tessuto connettivo del "giusto processo" perché la deposizione trova ingresso nella lite giudiziale senza un vaglio condotto dal Giudice, e senza il contraddittorio delle parti. Su questa premessa maggiore, qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), ne consegue che, nel processo civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo. Nel caso di specie, la parte, con il cap. 42, ha chiesto la conferma del rapporto e non ha, invece - come avrebbe dovuto - formulato la prova testimoniale per capitoli, così violando il disposto dell'art. 244 c.p.c.» (cfr. Tribunale Milano, Sezione IX Civile. Ordinanza 8 aprile 2013, in UTET Giuridica).