Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato – anche alla luce della riforma introdotta con Legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive) – alla difesa è concesso procedere ad attività tecniche sia ricognitive sia descrittive, e dunque giacché tali tendenzialmente ripetibili. Viceversa, non è permesso procedere a verifiche che comportino un’alterazione dello stato dei luoghi o della cosa destinati per loro natura ad incidere sulla loro stessa conservazione originale. Ne deriva dunque che il dettato normativo di cui all'art. 233 comma 1-bis C.p.p. «Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano» non è di per sé ostativo alla possibilità per il consulente di parte di trasferire temporaneamente (qualora strettamente necessario) tali reperti dal luogo dove sono custoditi, tuttavia nel rispetto delle prescrizioni dettate dal giudice ai sensi dell'art. 233 comma 1-ter C.p.p. «L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone».