Il Consiglio di Stato rimette gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per quanto riguarda il possibile conflitto tra alcune disposizioni normative interne con i principi comunitari in materia ambientale. Il problema consiste nel fare chiarezza se la Pubblica Amministrazione possa o no imporre al proprietario di un’area inquinata le misure di messa in sicurezza e di bonifica; salvo che non sia stato egli stesso l’autore di tale inquinamento. In particolare: «Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Ordinanza n. 21/2013, depositata in segreteria il 25.9.2013).