A proposito di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, già rilasciato per motivi di lavoro subordinato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamando precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ribadito il concetto secondo cui «la evasione fiscale e contributiva, in conformità con il principio di legalità, non può essere una ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il legislatore non ha previsto che la evasione fiscale sia causa ostativa, in se stessa considerata, per cui una eventuale situazione di evasione in capo all’immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici, adottati dai organi competenti dell’Amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali, diretti al contrasto all’evasione mediante sia il recupero del credito sia la sanzione dell’inosservanza della fiscale e tributaria».
A maggior ragione nel caso in esame, laddove, peraltro, «non risulta alcuna evasione fiscale, né è stato previamente accertato se in effetti nel corso degli anni sussistesse un obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi, se non ricorressero cioè, pur in presenza di un ipotetico reddito, fattispecie di esenzione dal suddetto obbligo» (CGARS, Sentenza 379/2023).