Opere abusive

Dal punto di vista della tassatività dell’impianto normativo, anche una modesta "casetta" per bambini, realizzata in legno e posta su di un albero, presuppone l’ottenimento del titolo amministrativo che ne autorizzi l’installazione. Infatti, si legge nel provvedimento giurisdizionale qui in esame, con richiamo all’assunto del procedimento di vigilanza edilizia, se da un lato il manufatto in questione non è riconducibile all’edilizia libera, né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica, dall’altro lato si precisa che sono considerate nuove costruzioni «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

Rilevando, ad abundantiam, che per stessa ammissione del ricorrente l’opera realizzata è stata posta in essere «senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione se non quella del tronco della palma, il cui ancoraggio al suolo non è sicuro, specie nel caso in esame trattandosi di una pianta morta e quindi soggetta all’inevitabile deperimento del suo apparato radicale, circostanza che rende il manufatto, oltre che abusivo, anche pericoloso sotto il profilo statico per i suoi fruitori», vale dire prevalentemente dei bambini (TAR Liguria, Sent. 507/2023).