Responsabilità genitoriale

Con ricorso e motivi aggiunti depositati in atti, (omissis), esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno impugnato dinnanzi il Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del medesimo figlio, in particolare con riguardo all’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, nonché esclusione dello scrutinio finale, irrogati in conseguenza dei gravi atti commessi nei confronti di un compagno di scuola.

Secondo i ricorrenti, il figlio, prima dell’episodio contestato, ha sempre tenuto un comportamento corretto sia a scuola che fuori dall’ambiente scolastico, e che quindi nella vicenda che ha «originato i provvedimenti impugnati lo stesso minore avrebbe agito sotto l’influenza negativa di un compagno di scuola fortemente problematico e con trascorsi disciplinari, nei cui confronti era diffuso un senso di sudditanza psicologica, e che la condotta del proprio congiunto sarebbe stata di minore gravità rispetto a quella del compagno di scuola».

Ebbene, atteso che sul sito internet istituzionale della scuola risulta pubblicato sia il “Regolamento di Istituto”, sia le “Norme generali di comportamento” con l’individuazione delle sanzioni irrogabili nell’eventualità della loro trasgressione, nel caso di specie il provvedimento di allontanamento (espulsione) risulta comunque essere stato adottato dopo aver sentito le argomentazioni difensive addotte dallo studente alla presenza del padre, il quale ammetteva di aver commesso il grave fatto contestato così come riferito da un educatore scolastico.

Sicché, ravvisata la commissione di fatti astrattamente configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana (violenza privata o sessuale), con valutazione che non appare viziata da profili di irragionevolezza, anche in considerazione del pericolo di reiterazione delle condotte nei confronti degli altri studenti, discende l’infondatezza delle argomentazioni difensive con conseguente legittimità della sanzione dell’allontanamento del minore fino alla fine dell’anno scolastico ed accompagnata dall’esclusione dallo scrutinio finale. E dunque «tenuto conto della gravità dei fatti contestati al ricorrente, e da quest’ultimo ammessi, non si ravvisano i profili di eccesso di potere denunziati dal ricorrente, né può fondatamente ritenersi che il provvedimento sia illegittimo per mancata ammissione dell’incolpato alla conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica». Inoltre, i motivi aggiunti prodotti dalla difesa, non trovano accoglimento nel merito «in considerazione della valutazione riportata dal ricorrente con riguardo alla condotta, che da sola giustifica la non ammissione all’anno successivo».

In conclusione, il ricorso è stato respinto ed i motivi aggiunti dichiarati improcedibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite oltre oneri ed accessori di legge (TAR Umbria, Sent. 90/23).