Atteso che il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento presuppone la dimostrazione di un notevole inadempimento da parte del medesimo, nel caso qui in esame, il giudice dell’opposizione, dapprima operava la conversione del recesso per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato al lavoratore per scarso rendimento, per poi – esclusa ogni ipotesi di ritorsione del recesso datoriale – giungere alla conclusione che, pur essendo stato l’inadempimento del lavoratore limitato nel tempo, l’intensità si era rivelata talmente notevole al punto da comportare – insieme alla mancanza di elementi obiettivi che giustificassero la riduzione dell’attività – la condivisibilità circa la valutazione operata nella sentenza reclamata.
Ebbene, avverso tale decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, ma i giudici di legittimità, richiamando pregressa giurisprudenza, hanno ribadito il principio secondo cui nel «licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l’onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione».
Infatti, nel caso di specie, la decisione impugnata ha dato conto della contestazione al lavoratore condividendo l’accertamento compiuto dal primo giudice, «rilevando che il ricorrente aveva reso una prestazione lavorativa insufficiente per l’esiguità» dei clienti visitati. Sicché, circa lo specifico profilo di accertamento della gravità dell’inadempimento, il «licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento».
Pertanto, è sempre legittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento «qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione» (Cass. Sez. Lav. Ord. 9453/23).