Incapacità dell’imputato

Con riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 72-bis c.p.p., per violazione dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice dichiari non doversi procedere nei confronti dell’imputato, anche nei casi in cui la sua irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo discenda da patologie fisiche e non mentali», ed in via subordinata, dell’art. 159 c.p., sempre per violazione dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che la sospensione del decorso della prescrizione, nel caso in cui dipenda da sospensione del processo per impossibilità di procedere in assenza dell’imputato, non operi anche nelle ipotesi in cui tale sospensione sia imposta dall’impossibilità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo»; la Corte Costituzionale, con la sentenza oggi in esame, si è così pronunciata.

Premesso, che il Tribunale rimettente riferisce che nel giudizio principale è imputata una persona affetta da SLA, malattia che ne ha progressivamente determinato la paralisi con incapacità di parlare e di respirare in autonomia, e che, dunque, l’impossibilità di pronunciare la sentenza di improcedibilità ex art. 72-bis c.p.p. in ragione della natura fisica e non mentale dell’infermità si risolverebbe in un’irragionevole disparità di trattamento, nonché – considerata l’effettività del diritto all’autodifesa –, per partecipazione cosciente al processo «non può intendersi limitata alla consapevolezza dell’imputato circa ciò che accade intorno a lui», ma «comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa»; ne consegue che il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell’imputato, intesa con l’aggettivo “mentale”, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato che non può «esercitare l’autodifesa in modo pieno a causa di un’infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un’infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch’essa» le facoltà di «coscienza, pensiero, percezione, espressione».

Per tali motivi, è costituzionalmente illegittimo l’art. 72-bis c.1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché «psicofisico»; parimenti, costituzionalmente illegittimi sono l’art. 70 c.1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché «psicofisica»; l’art. 71 c.1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché «psicofisico»; l’art. 72 c.1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché «psicofisico» e comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché «psicofisico». Sicché, l’accoglimento della questione principale comporta l’assorbimento di quella subordinata (Corte Costituzionale, Sent. 65/2023).