Immigrazione clandestina

Tornando al tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il Tribunale ordinario sollevò questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 c. 3, lett. d), D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «limitatamente alle fattispecie di impiego di servizi internazionali di trasporto o di documenti falsi o illegalmente ottenuti, nella parte in cui prevede l’aggravamento di pena rispetto all’ipotesi semplice», ciò in riferimento al principio di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione penale di cui agli artt. 3 e 27 c.3 Cost.

Il caso in esame riguardava l’accertamento di responsabilità penale in capo ad una donna imputata per avere accompagnato in Italia - su un aereo di linea utilizzando passaporti falsi - due bambine infraquattordicenni le quali, secondo le relazioni delle assistenti sociali, risulterebbero essere rispettivamente sua figlia e sua nipote.

Ebbene, il punto centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate riguarda la manifesta irragionevolezza dell’aumento della pena detentiva (nei termini di una quintuplicazione del minimo, che passa da uno a cinque anni, e di una triplicazione del massimo, che passa da cinque a quindici anni) stabilita per le due ipotesi aggravate all’esame, rispetto a quella prevista per la fattispecie base, e tale manifesta irragionevolezza si tradurrebbe in una pena manifestamente sproporzionata sia rispetto alla intrinseca gravità della tipologia di fatti sanzionati, sia alla pena prevista, appunto, per la fattispecie base di reato.

Inoltre, con riguardo alla previsione di una pena minima di cinque anni e di una massima di quindici anni di reclusione per un fatto ordinariamente punibile con la reclusione da uno a cinque anni, solo in ragione dell’utilizzazione di documenti contraffatti, alterati o anche soltanto illecitamente ottenuti, presenta tratti di assoluta anomalia “intrasistematica” rispetto alle scelte sanzionatorie tanto del codice penale, quanto della legislazione di settore. Ed una simile anomalia non può che tradursi in una valutazione di manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi aggravata all’esame.

Di conseguenza, fermo restando il possibile concorso con gli eventuali reati di falsità documentale che dovessero in ipotesi ravvisarsi nei singoli casi, la disposizione in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 63/22).