Stranieri e permesso di soggiorno

L’odierna vicenda riguarda il decreto emesso dal Questore relativamente al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da un cittadino straniero residente nel nostro Paese ed impiegato con contratto di lavoro subordinato. In effetti, il diniego è stato motivato sulla base della condanna in ordine al reato di atti persecutori dal soggetto commessi in danno di una connazionale con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, nonché in danno della figlia di lei. Fatti, a cui è seguito l’arresto in flagranza per ulteriori e reiterati episodi delittuosi nei confronti delle medesime persone offese. Su tali presupposti, la difesa del soggetto ha tentato di opporsi al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sostenendo che il «provvedimento impugnato non avrebbe operato un corretto bilanciamento degli interessi in gioco», cioè tutela della famiglia ed il diritto di continuare ad esercitare l’attività lavorativa, oltre che proseguire le terapie mediche presso il distretto sanitario territoriale di residenza. A tale proposito, la difesa ha richiamato l’orientamento della Corte Costituzionale la quale «avrebbe chiarito che il permesso di soggiorno non può essere negato automaticamente in ragione della condanna subita dallo straniero per determinati reati», contrariamente, quindi, alla decisione della Questura che invece «si sarebbe limitata a richiamare la sentenza penale di condanna patita dal ricorrente senza tenere conto di elementi indicativi di segno contrario, quali, ad esempio, la sospensione condizionale della pena e la successiva sospensione degli effetti del decreto prefettizio di espulsione emesso a suo carico».

Ebbene, brevemente, chiosano i giudici amministrativi, «le esigenze familiari genericamente invocate dal ricorrente non possono che considerarsi recessive a fronte delle condotte violente e pericolose da lui commesse». Infatti, «nel bilanciamento di interessi contrapposti e inconciliabili (...) la scelta operata dalla Questura è frutto di una valutazione di merito la cui irragionevolezza non è stata dimostrata e che, anzi, appare del tutto legittima alla luce dei comportamenti criminosi che il ricorrente (...) ha proseguito anche dopo la prima sentenza di condanna».

Infine, parimenti recessive sono sia «le esigenze lavorative del ricorrente, atteso che la permanenza dello straniero in Italia è subordinata dal legislatore all’assenza di circostanze ostative codificate, che nel caso in esame invece sussistono, ovvero è fatta dipendere dalla presenza di circostanze giustificative quali, appunto, i legami familiari dello straniero in Italia, che invece non sussistono»; sia le sue esigenze di salute, le cui cure possono adeguatamente proseguire in patria. Sicché, in forza di ciò, il ricorso è respinto (TAR Umbria, Sentenza pubblicata il 03/01/2023).

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 01A23 del 16/01/2023