Unità delle nazioni
Assemblea Costituente
Seduta pomeridiana del 22 dicembre 1947 (estratto). “Questa è un’ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è preso da una nuova e profonda emozione. È la prima volta, nel corso millenario della storia d’Italia, che l’Italia unita si da una libera Costituzione; Un bagliore soltanto vi fu, cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini. Mai tanta ala di storia è passata sopra di noi. E ciò avviene in una congiuntura non ancora definita, in un processo di trasformazione ancora in cammino, in cui alcuni istituti vecchi non sono ancor morti, ed altri nuovi non sono ancora interamente vivi. Esistono due crepuscoli tra il giorno e la notte: questo che ora scorgiamo sarà per la nostra Italia crepuscolo di aurora e non di tramonto. Dobbiamo darci la nostra Costituzione in una situazione tragica; dopo la disfatta; dopo l’onta di un regime funesto. Dobbiamo cercare di costruire qualche cosa di saldo e di durevole, mentre viviamo in piena crisi politica, economica, sociale. Ebbene, vi siamo riusciti. L’Italia darà un’altra prova di ciò che è stato il segno della sua storia e la rende inconfondibile con le altre nazioni: l’Italia è la sola che abbia saputo e saprà, risorgendo, rinnovare e vivere fasi successive ed altissime di nuove civiltà” (RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione).
Stato di diritto
Craxi e Andreotti
Radio Radicale propone la presentazione del volume “Craxi Andreotti. Politiche, stili e visioni tra conflitti e collaborazioni”, Angeli editore, 2023, a cura della “Fondazione Bettino Craxi ETS”. «Bettino Craxi e Giulio Andreotti: due figure che hanno segnato il panorama politico-istituzionale italiano per un lungo tratto di storia del secondo Novecento. Cresciuti entrambi nell’arena delle organizzazioni studentesche universitarie, hanno avuto un percorso politico-formativo basato su riferimenti storici e culturali assai diversi, che hanno marcato l’articolazione successiva delle scelte politiche e degli orizzonti strategici. L’esperienza dei governi Craxi, a metà degli anni Ottanta, rappresenta un momento di collaborazione fra l’esponente socialista e quello democristiano che, rispettivamente nel ruolo di presidente del Consiglio e di ministro degli Affari esteri, hanno contribuito al rilancio e al rafforzamento dell’immagine dell’Italia, consentendole di agire sul proscenio internazionale con voce autorevole per la risoluzione dei grandi nodi che segnavano la complessità contemporanea».
Diffamazione aggravata
Master e formazione
Inchiesta mafia-appalti
Mobbing e Straining
In materia di tutela della personalità morale del lavoratore, nella qualificazione tra mobbing e straining ciò che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, riconduca alla «violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento», vale a dire: integrità psicofisica, dignità, identità personale, partecipazione alla vita sociale e politica.
Sicché, «la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza».
Di fatto, siccome lo straining è «una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni», se viene accertato, la «domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta», perciò: il giudice «nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi» (Cass. Sez. Lav. Ord. 29101/2023).
Delitti contro l’eguaglianza
Un miracolo per l’Italia
Dalla copertina del libro “Un miracolo per l’Italia”. Magdi Cristiano Allam (2023).
«Stiamo assistendo e subendo uno scontro planetario dopo la fine del Mondo bipolare. Stati Uniti, Nato e Unione Europea promuovono un Nuovo Ordine Mondiale unipolare; scatenano guerre finanziarie, ideologiche, biologiche, psicologiche e convenzionali, con il rischio dell’apocalisse nucleare. In gioco c’è il futuro dell’Occidente, con il venir meno della supremazia del dollaro, lo strapotere della grande finanza speculativa globalizzata, il Mondo sottomesso a un debito incontenibile e inestinguibile, l’orientamento a trasformare l’umano in transumano e la realtà in virtualità tramite la digitalizzazione, robotizzazione, intelligenza artificiale, biotecnologie, manipolazione genetica. La civiltà dell’Europa è decaduta perché ha rinnegato se stessa, è stato un suicidio non un omicidio, come accadde all’Impero Romano d’Occidente nel 476. L’Italia ha perso la sovranità e l’indipendenza. La popolazione si estingue perché non si fanno figli. La democrazia si è rivelata partitocrazia consociativa. Il potere giudiziario ha preso il sopravvento su quello legislativo e esecutivo. Lo Stato è collassato perché oneroso, corrotto e inefficiente. L’economia reale è stata saccheggiata dalla finanza speculativa. La micro dimensione del localismo viene fagocitata dalla macro dimensione del globalismo, sia che si tratti di imprese, banche o istituzioni pubbliche. Le Forze dell’Ordine sono impossibilitate a garantire la sicurezza. Le Forze Armate sono inadeguate a difendere il territorio nazionale. Solo un miracolo potrà farci rinascere come civiltà, salvarci come popolo, riscattarci come Patria».
Ebbene, conosco Magdi da molto tempo e spesso ci confrontiamo su diversi temi. Un uomo dal garbo, educazione e generosità rari in una società come quella in cui viviamo. Le sue analisi sono sempre lucide e dettate da elevata cultura. Condivido gran parte delle sue riflessioni, ma non necessariamente sono d’accordo su tutto. Del resto tra studiosi-sociologi, quali entrambi siamo, è naturale sia così, diversamente sarebbe un problema. Diciamo che, probabilmente, il mio essere anche giurista porta a compiere una lettura dei fenomeni sociali in chiave parzialmente diversa.
Disturbo del comportamento
Dei delitti e delle pene
Stato e cittadini
Ludwig Gumplowicz (1838-1909), Il concetto sociologico dello Stato.
Richiamo all’introduzione del testo. Secondo Gumplowicz, considerato uno dei padri fondatori della sociologia, lo Stato nasce dall’assoggettamento di un gruppo sociale da parte di un altro gruppo, con la conseguenza che lo Stato altro non è la somma delle istituzioni che hanno per scopo il dominio degli uni sugli altri. Un dominio che – essendo esercitato da una minoranza su una maggioranza – per sua natura è sempre instabile. Il diritto interno ad uno Stato è dunque la risultante dei rapporti di forza tra i gruppi contrapposti, ovvero è il risultato di una continua lotta per il potere tra diversi gruppi sociali (teoria conflittuale o sociologia conflittualista).
Il punto centrale di Gumplowicz risiede proprio nello studio rigorosamente realistico del potere politico, e dunque del concetto di Stato come strumento della nazione o della razza, dove il diritto è frutto del conflitto tra gruppi al punto che quando una maggioranza assoggetta una minoranza si genera instabilità. Perciò, è la negoziazione continua tra maggioranza e minoranza che permette di mantenere saldo il dominio dello Stato.
Ebbene, aggiungo: il concetto di mantenere saldo il “dominio” dello Stato, somiglia a qualcosa di verso opposto rispetto al perseguimento dell’interesse collettivo? E se tale assunto fosse l’alibi, nemmeno tanto velato, per tutelare i soli interessi delle caste? E da quest’ultimo punto di vista, possono esserne un esempio talune scelte liberticide accondiscese anche dalle minoranze?
Spesso si ha la sensazione – chiedo scusa ai lettori se mi permetto prendere spunto da Platone – che chi detiene il potere cerca semplicemente di accrescerlo favorendo i propri amici, come se l’agire politico obbedisce sempre ad interessi personali, con la conseguenza che è inutile, o almeno ipocrita, cercare di cambiare la situazione.
Tuttavia, e concludo, resto dell’assoluta convinzione che il malaffare vada sempre denunziato.
La fede scomparsa
Janine Di Giovanni, La fede scomparsa. Il tramonto del Cristianesimo nella terra dei profeti.
Il Cristianesimo è nato, si è sviluppato ed affermato in Medio Oriente. Oggi, però, in molti paesi di quell’area le comunità cristiane sono quotidianamente minacciate ed il rischio che si estinguano è reale. I fedeli diminuiscono sempre più, costretti a fuggire dalle terre dove camminarono a lungo i loro profeti, dove predicò Gesù e dove i grandi padri della Chiesa stabilirono le norme dottrinali che vivono ancora oggi. Dalla Siria all’Egitto, dal nord dell’Iraq alla Striscia di Gaza, antiche comunità, luoghi di nascita di santi e profeti, stanno perdendo ogni legame con la religione che è sempre stata un tratto così caratteristico della loro vita sociale e culturale. In questo libro d’inchiesta giornalistica l’autrice si è messa sulle tracce delle ultime comunità cristiane dove ancora oggi sopravvivono i più antichi rituali della religione cristiana, portando il lettore fin dentro le case degli ultimi cristiani del Medio Oriente, prima che delle loro vite e tradizioni non resti più memoria.
Ebbene, in via più generale, aggiungo e concludo con alcune domande e riflessioni: nell’epoca dei consumi, della tecnologia e della discussa o discutibile intelligenza artificiale, trova ancora spazio la religione? E se sì, dove e come si colloca su una scala di valori? Ed inoltre: in che modo, e fino a che punto, la fede religiosa influenza le emozioni orientandone i comportamenti in maniera più o meno razionale? E se invece fosse proprio la religione il rifugio ideale dalle paure e minacce artatamente veicolate ed insinuate nell’immaginario collettivo?
Le masse popolari
George L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, il Mulino.
In questo testo, ormai un classico, l’autore ha inteso scoprire le radici lontane del nazismo e misurare quanto esse hanno giocato sulla politica e l’organizzazione di massa dei regimi fascisti. I fenomeni di irreggimentazione così evidenti nella Germania hitleriana portano all’estremo un tipo di politica nei confronti delle masse che viene messo in atto a partire dall’Ottocento, con una “estetizzazione” della politica, una ritualità (i monumenti, le feste, le cerimonie), una organizzazione che coinvolgono le masse popolari nei valori e negli ideali borghesi e nazionali, in altri termini, le “nazionalizzano”.
Una “nuova politica”, quindi, ovvero quella “dei grandi numeri”, intesa come una politica che aveva bisogno di coinvolgere il maggior numero di persone ed in prospettiva le “masse”, alle quali andavano spiegate le nuove idee. Ma questa politica era “nuova” anche per un altro motivo, vale a dire che il suo “spiegare” la nazione non faceva appello alla ragione degli illuministi, alla solida cultura, alla indagine lucida e distaccata, del resto come avrebbe potuto essere altrimenti se si volevano coinvolgere nel discorso politico anche persone analfabete o semianalfabete? E come avrebbe potuto essere altrimenti se si voleva diffondere un discorso politico altamente innovativo e radicalmente eversivo degli assetti politici dominanti? Fu così che leader ed intellettuali fecero appello all’emozione, piuttosto che alla ragione; oppure al cuore, piuttosto che al cervello.
Ebbene, per altri versi, aggiungo, fu così ed è ancora così, ne sono prova inconfutabile i grandi temi attuali, volutamente artefatti attraverso strumenti e metodi che vanno a far leva sulla psiche delle persone, perlopiù di quelle scarsamente lungimiranti oppure discutibilmente attente.
La ricerca in sociologia
John Madge, Lo sviluppo dei metodi di ricerca empirica in sociologia, Bologna, il Mulino.
«Quando una scienza ha raggiunto la maturità possiede metodi elaborati e sistematici per la raccolta dei dati, strumenti analitici efficaci e un appropriato corredo concettuale. In una certa misura tutti questi strumenti sono ora disponibili, mentre dietro di essi si sta delineando una teoria sistematica, indispensabile a guidare la comprensione e l’azione. Il disegno completo di questa teoria ci sfugge ancora; tuttavia è certo che oggi il corredo concettuale capace di inquadrare ogni nuovo problema viene continuamente perfezionato da ogni nuova esperienza.
Come ogni scienza nuova, la sociologia ha dedicato e continua a dedicare gran parte delle sue energie allo studio descrittivo. Parte del materiale raccolto possiede una immediata utilità pratica e ci aiuta a comprendere meglio la realtà sociale in tutte le sue complesse ramificazioni. Questa è la funzione di una “storia naturale” della sociologia; prescindendo dal suo valore intrinseco, essa rappresenta una fase necessaria alla creazione di un nuovo linguaggio e alla elaborazione di tecniche d’indagine sempre più perfette.
Per quanto esatti e completi possano essere i dati raccolti nelle singole ricerche il loro valore rimane frammentario fino a quando non possono essere integrati con altri risultati descrittivi. E non si tratta soltanto di raccogliere informazioni comparabili riguardanti i dati raccolti; ciò che occorre a tutti i livelli è la formulazione e la verifica di ipotesi significative. Il valore della sociologia risiede soprattutto nell’accumulazione di idee che possono essere provate ed applicate, e non soltanto nella semplice raccolta di dati di fatto».
Estorsione di lieve entità
Relativamente all’ordinanza del 20 giugno 2022, con la quale il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità», e, in via subordinata, «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando il fatto risulti di lieve entità». Nonché, all’ordinanza del 18 luglio 2022, con la quale il Tribunale ordinario di Roma, sezione ottava penale, in composizione collegiale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629, primo e secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»; la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; e dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe (Corte Costituzionale, Sentenza 120/2023).
Permesso di soggiorno
A proposito di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, già rilasciato per motivi di lavoro subordinato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, richiamando precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ribadito il concetto secondo cui «la evasione fiscale e contributiva, in conformità con il principio di legalità, non può essere una ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il legislatore non ha previsto che la evasione fiscale sia causa ostativa, in se stessa considerata, per cui una eventuale situazione di evasione in capo all’immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici, adottati dai organi competenti dell’Amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali, diretti al contrasto all’evasione mediante sia il recupero del credito sia la sanzione dell’inosservanza della fiscale e tributaria».
A maggior ragione nel caso in esame, laddove, peraltro, «non risulta alcuna evasione fiscale, né è stato previamente accertato se in effetti nel corso degli anni sussistesse un obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi, se non ricorressero cioè, pur in presenza di un ipotetico reddito, fattispecie di esenzione dal suddetto obbligo» (CGARS, Sentenza 379/2023).
Diritto al silenzio
Opere abusive
Dal punto di vista della tassatività dell’impianto normativo, anche una modesta "casetta" per bambini, realizzata in legno e posta su di un albero, presuppone l’ottenimento del titolo amministrativo che ne autorizzi l’installazione. Infatti, si legge nel provvedimento giurisdizionale qui in esame, con richiamo all’assunto del procedimento di vigilanza edilizia, se da un lato il manufatto in questione non è riconducibile all’edilizia libera, né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica, dall’altro lato si precisa che sono considerate nuove costruzioni «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
Rilevando, ad abundantiam, che per stessa ammissione del ricorrente l’opera realizzata è stata posta in essere «senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione se non quella del tronco della palma, il cui ancoraggio al suolo non è sicuro, specie nel caso in esame trattandosi di una pianta morta e quindi soggetta all’inevitabile deperimento del suo apparato radicale, circostanza che rende il manufatto, oltre che abusivo, anche pericoloso sotto il profilo statico per i suoi fruitori», vale dire prevalentemente dei bambini (TAR Liguria, Sent. 507/2023).
Libertà vigilata e risocializzazione
Licenziare per scarso rendimento
Incapacità dell’imputato
Con riferimento alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 72-bis c.p.p., per violazione dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice dichiari non doversi procedere nei confronti dell’imputato, anche nei casi in cui la sua irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo discenda da patologie fisiche e non mentali», ed in via subordinata, dell’art. 159 c.p., sempre per violazione dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che la sospensione del decorso della prescrizione, nel caso in cui dipenda da sospensione del processo per impossibilità di procedere in assenza dell’imputato, non operi anche nelle ipotesi in cui tale sospensione sia imposta dall’impossibilità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo»; la Corte Costituzionale, con la sentenza oggi in esame, si è così pronunciata.
Premesso, che il Tribunale rimettente riferisce che nel giudizio principale è imputata una persona affetta da SLA, malattia che ne ha progressivamente determinato la paralisi con incapacità di parlare e di respirare in autonomia, e che, dunque, l’impossibilità di pronunciare la sentenza di improcedibilità ex art. 72-bis c.p.p. in ragione della natura fisica e non mentale dell’infermità si risolverebbe in un’irragionevole disparità di trattamento, nonché – considerata l’effettività del diritto all’autodifesa –, per partecipazione cosciente al processo «non può intendersi limitata alla consapevolezza dell’imputato circa ciò che accade intorno a lui», ma «comprende anche la sua possibilità di essere parte attiva nella vicenda e di esprimersi, esercitando il suo diritto di autodifesa»; ne consegue che il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell’imputato, intesa con l’aggettivo “mentale”, determina un’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato che non può «esercitare l’autodifesa in modo pieno a causa di un’infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un’infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch’essa» le facoltà di «coscienza, pensiero, percezione, espressione».
Per tali motivi, è costituzionalmente illegittimo l’art. 72-bis c.1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché «psicofisico»; parimenti, costituzionalmente illegittimi sono l’art. 70 c.1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché «psicofisica»; l’art. 71 c.1 c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché «psicofisico»; l’art. 72 c.1, c.p.p., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché «psicofisico» e comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché «psicofisico». Sicché, l’accoglimento della questione principale comporta l’assorbimento di quella subordinata (Corte Costituzionale, Sent. 65/2023).
Responsabilità genitoriale
Immigrazione clandestina
Donne e carcere
Roma, Senato della Repubblica, mercoledì 8 marzo 2023 - L’Associazione Antigone ha presentato il primo rapporto sulle donne in carcere. “Con il nostro Rapporto abbiamo voluto innanzitutto accendere un faro su questo tema troppo spesso in ombra. Nei mesi scorsi abbiamo visitato tutte le carceri femminili, le sezioni femminili ospitate in carceri maschili, le carceri e sezioni femminili minorili, le sezioni per donne detenute trans in carceri maschili. Raccontiamo questi luoghi uno a uno, per far emergere uno spaccato di vita che non può ridursi, nelle sue peculiarità socio-giuridiche e nei suoi bisogni specifici, al carcere maschile”. Registrazione Radio Radicale.