Comportamento del detenuto

È sanzionabile il comportamento incorreggibile del detenuto, reo, nel caso qui in esame, di avere attuato la cosiddetta battitura. Sicché, è da riformare la decisione del Tribunale di sorveglianza, a conferma della decisione del Magistrato di prime cure, che aveva annullato la sanzione disciplinare inflitta ad un detenuto, consistente nella esclusione dalle attività in comune poiché responsabile di avere battuto per lungo tempo e di notte alcuni oggetti sul cancello della camera di pernottamento.

Ebbene, secondo il Tribunale di sorveglianza, non sussisteva il presupposto per l’esercizio del potere disciplinare in quanto la battitura «inserita nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l’accensione dei televisori, non era degenerata in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non aveva causato l’interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Essa non aveva neppure prodotto danni a beni dell’Amministrazione». Inoltre, andava anche escluso che la battitura «potesse essere qualificata come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potesse così integrare l’infrazione specificamente contestata».

Propone ricorso per cassazione il Ministero della giustizia, e così può riepilogarsi la decisione dei giudici di legittimità che di fatto lo hanno accolto, da cui può ragionevolmente desumersi che non trova giustificazione il comportamento incorreggibile del detenuto. Orbene, siccome da un lato «il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è informato ai principi di tipicità, offensività e gradualità», dall’altro la «ratio della previsione d’infrazione risiede nell’esigenza di garantire, all’interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l’ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento». È quindi corretto affermare che ai fini dell’infrazione afferiscono alla molestia «tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa». Perciò, «le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato», e dunque sanzionabili (Cassazione, Sez. I Pen. Sent. 44133/21 del 29/11/2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 18E21 del 04/12/2021