Il giudizio sul percorso rieducativo rispetto alla valutazione positiva del periodo di carcerazione del condannato deve tenete debitamente conto dei nuovi delitti eventualmente consumati. Infatti, gli illeciti commessi successivamente ai semestri di riferimento per i quali si propone istanza per ottenere la liberazione anticipata, incidono circa il giudizio sul percorso rieducativo, determinando quindi il diniego del beneficio richiesto.
Nel caso oggi proposto, il Tribunale di sorveglianza, confermando la decisione di primo grado, rigettava la istanza del condannato finalizzata ad ottenere la liberazione anticipata sul presupposto che «il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione, può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio in relazione alla detenzione in espiazione». Inoltre: «deve notarsi, con riferimento al caso concreto in esame, che, come sopra anticipato, le censure formulate nell’atto di ricorso sono infondate. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara e pienamente ragionevole la motivazione dell’ordinanza, che nota circostanze specificamente valorizzate per giustificare il diniego del beneficio, implicitamente ricavando da esse che il (condannato, ndr) non ha dimostrato di aver partecipato all’opera di rieducazione. In particolare, è assorbente rilevare, a parte ogni considerazione sugli altri argomenti espressi nell’ordinanza, che essa pone in luce che (l’interessato, ndr) è stato condannato per reati, anche gravi».
In sintesi: «lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell’ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali».
Sicché, dalle argomentazioni suesposte, ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Cassazione, Prima Sezione penale, Sentenza 41358/2021, circa il giudizio sul percorso rieducativo rispetto alla valutazione positiva del periodo di carcerazione).
Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 15E21 del 25/11/2021