Valutazione della pericolosità sociale

Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’appello di un detenuto extracomunitario proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stata applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano sul presupposto della persistente pericolosità sociale, desunta dalla gravità del reato di tentato omicidio, nonché dal precedente penale in materia di sostanze stupefacenti e dalla non risolta dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti, ed anche dall’assenza di validi riferimenti familiari e risocializzanti in Italia.

Proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, peraltro dichiarato infondato e dunque respinto con condanna al pagamento delle spese processuali, si legge nel provvedimento definitivo che «dal complesso delle argomentazioni difensive emerge, da un lato, l’asserita pretermissione di una serie di indici predittivi favorevoli, costituiti dalla attiva partecipazione al percorso rieducativo presso la Casa circondariale (…) con lo svolgimento di attività lavorativa sia all’interno, sia all’esterno del carcere (…) dal totale affrancamento dalla tossicodipendenza, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore e dall’atteggiamento di resipiscenza nei confronti della vittima; e, dall’altro lato, la prospettazione di un sostanziale travisamento della disponibilità manifestata dalla zia (…) ritenuta tardiva nonostante l’ostacolo costituito dall’internamento del condannato in un Centro di rimpatrio, che non gli avrebbe consentito di prendere contatto tempestivamente con la donna».

Sicché: «ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, rilevante per l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza, come nella specie, di un valido titolo di soggiorno, può contribuire a un giudizio sfavorevole di prognosi criminale qualora lo straniero, per effetto dello stato di irregolarità, si trovi, concretamente, in una condizione di impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati. Valutazione che, nella specie, è stata correttamente compiuta dal Magistrato e dal Tribunale di sorveglianza, i cui provvedimenti sono destinati a integrarsi reciprocamente, senza che il relativo apparato giustificativo, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, palesi alcun profilo dì illogicità manifesta» (Corte di Cassazione, Sez. I Penale, Sent. 32503/2021).

In sintesi, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente valorizzato il grave precedente penale, le risalenti problematiche di dipendenza da alcol e droga, l’assenza di piena consapevolezza del percorso deviante, nonché l’assenza di idonei riferimenti familiari e risocializzanti sul territorio.

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 13E21 del 10/09/2021