In tema di custodia di animali

L’argomento odierno si riferisce ad un evento tutt’altro che isolato, infatti in tema di custodia di animali da parte del detentore presuppone in capo al medesimo la responsabilità in caso l’animale cagioni danni a terzi. Il caso in esame, giustappunto in tema di custodia di animali, ha riguardato un soggetto condannato per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un ciclomotorista al quale il cane dell’imputato aveva attraversato la strada facendolo cadere rovinosamente a terra. Il giudice fondava il giudizio di responsabilità dell’accusato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa che trovavano riscontro negli accertamenti della polizia giudiziaria lungo la sede stradale interessata dal sinistro, ovvero dal rinvenimento della carcassa del cane che risultava riconosciuto nell’immediatezza dal medesimo proprietario. Pertanto ne riconosceva la penale responsabilità a causa dell’omessa custodia dell’animale uscito dalla pertinenza abitativa del proprietario prospiciente la strada, invadendo appunto la sede stradale costituendo così ostacolo imprevedibile alla marcia del ciclomotorista.

Ebbene, proposto ricorso per cassazione, il consesso di legittimità, richiamando precedente giurisprudenza, ha precisato che «la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (…) laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale».

Ed inoltre i giudici di merito hanno «adeguatamente rappresentato come l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talché risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona» in quanto la norma incriminatrice «collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico» (cfr. Cassazione, Sez. IV Penale, Sent. 14189/2021).

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 07A21 del 14/05/2021