Detenuto in regime differenziato

Non è consentito al detenuto in regime differenziato utilizzare la posta elettronica per corrispondere col proprio difensore. Il caso oggi proposto riguarda le doglianze di un detenuto rispetto al diniego da parte dell’Amministrazione penitenziaria alla sua richiesta di essere autorizzato all’uso della posta elettronica per interagire con il difensore «fondato sulla mancata previsione di tale possibilità da parte della circolare applicabile ai soggetti sottoposti al regime differenziato», ex art. 41-bis Ordinamento penitenziario. Infatti, prima il Magistrato di sorveglianza, poi il Tribunale di sorveglianza adito, rigettavano i rispettivi reclami proposti dal soggetto interessato in quanto «la possibilità di comunicare con il difensore a mezzo della posta elettronica non poteva configurarsi come un diritto e non potendo la scelta dell’Amministrazione ritenersi ingiustificata o irragionevole rispetto alla disciplina dettata per i detenuti comuni, sottoposti a un regime differente».

Ebbene, proposto ricorso per cassazione, nel quale sostanzialmente si adducono motivazioni riconducibili al negato diritto di difesa nonché alla disparità di trattamento tra i detenuti cosiddetti comuni e quelli ristretti in regime differenziato, come nel caso in esame, i giudici di legittimità chiosano che non può «configurarsi alcuna violazione di norme primarie o secondarie, nemmeno sotto il profilo di una ipotetica disparità di trattamento riservata ai detenuti sottoposti al regime detentivo ordinario», poiché, prescindendo che la possibilità per i detenuti comuni di fare ricorso a tale strumento è stata solo prospettata nel ricorso senza che sia stata indicata la fonte normativa e la circostanza fattuale, va in ogni caso osservato che il riconoscimento di tale facoltà sarebbe riconducibile ad una mera opportunità offerta dall'Amministrazione penitenziaria a beneficio dei detenuti assoggettati al regime ordinario, peraltro soltanto in alcuni istituti di pena, per mezzo di una «non meglio specificata attività di talune cooperative sociali, ovviamente non suscettibili di alcun coinvolgimento in caso di detenuti ristretti in regime di art.  41-bis Ord. penit., rispetto ai quali sono massime le esigenze di controllo al fine di evitare pericolosi contatti con l’ambiente esterno». Ne consegue la infondatezza della prospettata lesione alle facoltà difensive del ricorrente (cfr. Cassazione penale, Sez. I, Sent. 17084/2021).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 07E21 del 14/05/2021