Social network e sostituzione di persona

Un fenomeno, quello dei social network e sostituzione di persona, presente sin dall’inizio della loro comparsa. Nel 2017 produssi un contributo dal titolo “I social network: tra comunicazione, interazione sociale e i limiti di manifestazione del proprio pensiero”, pubblicato in, “La reputazione in bilico. Rete e collasso dei contesti”, Morlacchi, Perugia (ISBN 9788860749215), nel quale anche se l’oggetto principale riguardava, appunto, i limiti della libera manifestazione del pensiero, e non specificamente i social network e sostituzione di persona, tuttavia, col caso oggi qui in esame delle analogie ve ne sono, se non altro sull’uso improprio di tali sistemi di comunicazione ed interazione sociale. Sicché, un soggetto veniva condannato alla pena di giustizia per aver creato un profilo social utilizzando l’immagine di altra persona (reato di sostituzione di persona e illecito trattamento di dati personali), all’insaputa di quest’ultima e dunque senza il suo consenso.

Ebbene, tralasciando le argomentazioni difensive, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui «la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine», con la innegabile conseguenza che gli utilizzatori del servizio sono «tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine». Ed inoltre, a proposito del reato di illecito trattamento dei dati personali, lo stesso è «integrato dall’ostensione di dati personali del loro titolare ai frequentatori di un social network attraverso l’inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito (…), posto che il nocumento che ne deriva al titolare medesimo s’identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento».

V’è di più, allorché il profilo social della «persona offesa, in cui l’immagine stessa era postata, non può, infatti, qualificarsi come un luogo virtuale pubblico, in quanto protetto da particolari misure atte a non consentirne l’accesso se non a persone previamente selezionate dal titolare del profilo stesso» (cfr. Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza 12062/21). Infine, aggiungo, per i più ostinati a comprendere la gravità sull’uso improprio in generale dei social, ed in particolare dei social network e sostituzione di persona, che le «doglianze in punto di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di merito di primo e di secondo grado non tengono conto del principio secondo cui l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza» (ibid).

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 05A21 del 07/04/2021

Il reato di estorsione

Se e quando punire il reato di estorsione, previsto dall’articolo 629 del Codice penale, presuppone che il soggetto agente «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Cosicché, oggi propongo un caso a dir poco curioso quanto significativo dei tempi che cambiano. Infatti, circa fino al secolo scorso, se qualcuno si fosse recato in chiesa e (solo) avesse tentato di disturbare la funzione, o altro di simile, con due ceffoni e un calcio da terga ad opera del parroco se la sarebbe cavata, e tanto era sufficiente per dissuaderlo dal reiterare il gesto. Anzi, tale reazione del sacerdote fungeva anche da deterrente affinché nessun altro pensasse di imitare tale sconsiderata azione di disturbo. Ma, come accennato, il tempo passa e i costumi mutano, sicché si arriva ai giorni nostri, quando un soggetto sulla quarantina ha pensato di mettere in piedi un piano per fare soldi in maniera, a suo modo di vedere, abbastanza facile. Vale a dire, costringendo, con condotta perdurante, il parroco della parrocchia del quartiere a versargli delle somme di denaro disturbando ripetutamente la celebrazione delle funzioni sacre con schiamazzi ed urla e minacciando lo stesso sacerdote di non «cessare l’azione di disturbo prima del pagamento delle somme medesime». E da qui si concretizza l’esigenza di punire il reato di estorsione.

Ebbene, tralasciano in questa sede le vane argomentazioni difensive, «quanto alla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di estorsione, deve rilevarsi come risulti pacifico nel caso di specie che vi sia stata la coartazione del soggetto passivo che - in quanto ministro di culto - era messo nella sostanziale impossibilità di svolgere la sua funzione dalle (interessate) attività di disturbo del (omissis) che - ben conoscendo la presenza di simili condotte perpetrate anche da parte di altro coimputato - aveva avuto facile gioco nell’ottenere un corrispettivo per la cessazione delle proprie gridate esibizioni». Ed in tali termini, è del tutto infondata la prospettazione di alcun travisamento della prova posto che la Corte territoriale risulta avere correttamente contestualizzato e descritto le condotte in conformità delle dichiarazioni in atti; nonché, quanto sopra, esclude anche la possibilità di qualsivoglia diversa qualificazione dei fatti in molestie e disturbo perché vi è una «finalizzazione patrimoniale del tutto estranea al reato di molestie», ma «coessenziale al delitto di estorsione». All’esito, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in 3000,00 Euro. Ecco, come e quando punire il reato di estorsione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza 11949/21).

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 04A21 del 01/04/2021