Gli operatori dell’occulto

Tanto per intenderci, non tutti gli operatori dell’occulto sono sullo stesso piano, non a caso, qualche tempo fa pubblicai un contributo nel quale davo atto di una emblematica pronuncia della giustizia amministrativa, qui consultabile, in favore, appunto, della lecita attività del cartomante nella misura in cui la prestazione cartomantica sia resa nella sua reale essenza. Viceversa, oggi propongo l’esatto opposto, ovvero il caso di chi non ha nulla a che vedere con la vera cartomanzia e che oltre a sfruttare le debolezze psicologiche altrui per trarne un illecito profitto, mette in discussione il lavoro di tutti gli operatori dell’occulto.

Ebbene, un soggetto è stato condannato per due truffe aggravate ai danni di una donna verso la quale aveva incrementato la convinzione di avere il malocchio, prospettando in lei pericoli e negatività superabili solo attraverso le sue “arti magiche”, inducendo così questa persona ad effettuare una serie di pagamenti in suo favore al punto che, in seguito, convinse la stessa che a causa della gravità della situazione si rendeva necessario l’intervento di un secondo professionista, “specializzato in fatture pesanti”, con ulteriore ingente esborso di danaro.

Lasciando qui da parte le vane argomentazioni difensive, va ricordato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici, da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime». Come si può intuire, non si tratta quindi di un richiamo generico per tutti gli operatori dell’occulto, ma per quanti di loro esercitino l’attività ingenerando la «convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti» sulle persone loro clienti.

Sicché, nel caso in esame, la condotta, attribuita all’imputato integra inequivocabilmente gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di truffa, a nulla rilevando che le pratiche esoteriche siano state o meno effettivamente eseguite, posto che l’inganno è consistito nello sfruttare la credulità di altri in «ordine alla incidenza delle pratiche sulle vicende umane». Infatti, non solo l’imputato ha incrementato nella donna la convinzione di avere il malocchio facendole credere di averlo verificato grazie alle proprie capacità e competenze nell’occulto, ma le ha anche prospettato la «necessità del completamento del rito propiziatorio, con ciò infondendo in lei il timore di un pericolo immaginario per sé e i familiari, se non avesse corrisposto denaro e non fossero stati completati i riti» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza n. 10609/21).

Sociologia Contemporanea (ISSN 2421-5872 Online). Numero 02A21 del 28/03/2021