Salute e regime detentivo

Non sempre la richiesta avanzata dal detenuto e mirata ad ottenere la detenzione domiciliare ha esito favorevole seppur di fronte ad una condizione di salute compromessa. Per esempio, nel caso in esame, la condizione di salute di un detenuto affetto da importante patologia oftalmica è stata dichiarata gestibile nell’ambito intramurario previa idonea allocazione presso un istituto dotato di opportuni presidi terapeutici. Ripercorrendo le ragioni del ricorso del condannato, il medesimo, nell’unico motivo addotto, dopo aver richiamato la complessità del suo stato clinico, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, ha contestato la valutazione di compatibilità con lo stato detentivo meramente astratta sentenziata dall’organo collegiale senza che questo abbia tenuto in debito conto la già accertata insufficienza della risposta terapeutica nell’istituto penitenziario ove ristretto, nonché senza che il collegio abbia proceduto al necessario bilanciamento tra i profili di indefettibilità dell’esecuzione e del principio di umanità della pena stessa.

Ebbene, richiamando corposa giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha invece ribadito il principio per cui ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva o della detenzione domiciliare è «necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività». Sicché, l’ordinanza impugnata non solo non si è discostata dai principi appena richiamati, ma ha anche tenuto scrupolosamente conto del quadro sanitario ricostruito attraverso la disposizione di adeguata perizia medico legale che ne ha in qualche modo messo in luce l’assenza dei necessari presupposti di legge. Tant’è, non è emerso che tale stato di salute accertato contrasti con l’espiazione della pena detentiva o con il senso di umanità, entrambi costituzionalmente garantiti, poiché non sono state evidenziate malattie organiche tali da porre in pericolo la vita il detenuto o da «provocare conseguenze dannose scongiurabili solo mediante cure praticabili esclusivamente in ambito extramurario, né l’espiazione della pena appare offendere, per le eccessive sofferenze, la dignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo» (Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, Sentenza n. 477/2021 - Presidente: IASILLO; Relatore: CENTOFANTI).

Criminologia Penitenziaria (ISSN 2704-9094 Online). Numero 02E21 del 15/02/2021