La Festa della Liberazione, che simbolicamente si celebra il 25 aprile di ogni anno, è dedicata al ricordo delle ultime fasi della Seconda guerra mondiale, ovvero dell’occupazione nazifascista in Italia, la quale, liberazione appunto, non si contemplò nell'unica giornata del 25 aprile 1945. Ebbene, a distanza di decenni da quei tragici eventi, c’è chi comprensibilmente chiede giustizia, e in qualche modo la ottiene pure, o comunque per certi versi può ritenersi ragionevolmente soddisfatto. Tribunale di Sulmona, Ordinanza ex artt. 702-bis e 702-ter Codice procedura civile, del 2 novembre 2017, sui fatti di causa tra il Comune di Roccaraso, in persona del sindaco pro tempore, ed un numero consistente di cittadini; contro: la Repubblica Federale di Germania. Con ricorso depositato il 14.01.2015, il Comune di Roccaraso, in persona del sindaco pro tempore più altri, chiedevano al Tribunale di Sulmona di condannare la Repubblica Federale di Germania, nonché, occorrendo, i Ministeri delle Finanze e degli Esteri del detto Stato, al risarcimento dei danni subiti per l’eccidio commesso tra il 16 ed il 21 novembre 1943 dai soldati appartenenti alla XI Compagnia del III Battaglione del I Reggimento della I Divisione paracadutisti, sotto il comando del LXXVI Corpo d’Armata tedesco, ai danni di 128 abitanti della frazione di Pietransieri, nel Comune di Roccaraso (AQ). Nessuno si costituiva per la Repubblica Federale Tedesca la quale, perciò, veniva dichiarata contumace. Tuttavia, l’Ambasciata tedesca in Italia trasmetteva nota nella quale rappresentava che non avrebbe depositato ulteriori atti nel corso del giudizio, non riconoscendo la giurisdizione italiana in relazione alla causa in oggetto, conformemente a quanto statuito dalla Corte Internazionale di Giustizia con sentenza del 03.02.2012 cui l’Italia aveva l’obbligo di conformarsi allo Statuto delle Nazioni Unite. Parimenti, con ulteriore comparsa a sostegno delle ragioni della resistente Repubblica Federale Tedesca, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, esponendo di avere interesse al rigetto delle domande in quanto proposte in violazione dell’immunità che il diritto internazionale consuetudinario riconosce agli Stati esteri nei confronti delle giurisdizioni nazionali, con conseguente esposizione dell’Italia al rischio di condanna per il risarcimento dei danni subiti dalla Germania, ed eccependo l’inammissibilità delle domande proposte per avere lo Stato Italiano rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della Germania in forza del Trattato di pace di Parigi del 10.02.1947, nonché dell’Accordo di Bonn del 02.06.1961. Motivi della decisione. Tra le altre conclusioni: «È fuor di dubbio, dunque, che il Terzo Reich fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi soldati, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver teorizzato ed attuato, per il tramite delle forze armate, una vera e propria politica del terrore. Né osta, a tale affermazione di responsabilità, l’incertezza circa l’identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l’eccidio, avendo la Cassazione già avuto modo di statuire come l’azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell’autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza». Pertanto, «la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Reich», è da considerare responsabile dei fatti contestati allorché: «Nella fattispecie i crimini di guerra e contro l’umanità ascritti al Terzo Reich […] hanno determinato lo sterminio di buona parte della popolazione […] composta prevalentemente da anziani, donne e bambini, e sono stati attuati con modalità efferate, in spregio del più elementare senso di umanità e dei valori accolti in ogni società civile. Non può, allora, porsi in dubbio che i fatti di causa abbiano provocato dolore, sofferenze e sbigottimento nella collettività di cui il Comune di Roccaraso costituisce ente esponenziale, creando nella memoria collettiva una ferita non rimarginata che è, ancora oggi, fonte di indelebile turbamento e, pertanto, di danno non patrimoniale risarcibile» (cfr. Tribunale di Sulmona, Ordinanza del 02.11.2017).