Una premessa per i meno esperti. L’articolo 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è una disposizione abbastanza complessa da riassumere in poche righe, tuttavia, per ciò che riguarda il presente contributo, la materia tratta del «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti». Già da questa breve introduzione, credo si comprenda abbastanza bene perché ai detenuti, il più delle volte, è rigettata la loro richiesta di permesso di necessità previsto invece da un’altra disposizione normativa della stessa legge, l’articolo 30, che così, brevemente, stabilisce: «Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo […] Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità». Ebbene, il caso qui in esame ha come protagonista un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per reati cosiddetti ostativi dei benefici penitenziari, ex art. 4-bis sopra citato, al quale soggetto il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità emesso dal magistrato di sorveglianza, con riguardo all'istanza di potersi recare a far visita alla consorte in procinto di parto, incinta a seguito di fecondazione assistita. Il detenuto ricorre per cassazione, lamentando «la violazione dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del permesso […] di necessità […] e vizio di motivazione […] censurando la subordinazione della concedibilità del permesso al verificarsi di un evento di esclusiva natura negativa o irripetibile, anziché al suo carattere importante e particolarmente significativo nella vita della persona», ottenendo così l’accoglimento del ricorso e rinvio per un nuovo esame. Nel richiamare anche orientamenti precedenti, i giudici, a fondamento del rinvio, hanno così motivato: «i requisiti della particolare gravità dell’evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell’evento stesso – da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato – di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell'esperienza umana della detenzione carceraria […] In particolare, e in coerenza con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa […] è stata ritenuta l’incidenza rilevantissima, se non addirittura decisiva, che devono assumere il contatto coi familiari e il ruolo della famiglia nel contesto interpretativo dei requisiti […] caratterizzanti l’evento che legittima la concessione del permesso […] di necessità». Concludendo poi, che: «L’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non costituisce, per il genitore, un evento (necessariamente) irripetibile potrebbe anche apparire fondata dal punto di vista strettamente naturalistico, ma non è condivisibile sotto il profilo […] della sua concreta incidenza sull'esperienza umana del genitore interessato, per il quale la nascita di ciascun figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita. Non può negarsi, del pari, la natura fortemente coinvolgente dell’evento-parto in sé, anche se destinato ad avvenire con metodi naturali, sotto il profilo della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell’evento familiare» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 48424/2017, decisa il 26/05/2017).