Non è incostituzionale la norma sulla “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato” laddove non è indicata la durata massima del lavoro di pubblica utilità. Infatti, come già precisato dalla Cassazione, il giudice deve compiere un giudizio profondo sull'imputato anche attraverso informazioni acquisite dall'ufficio di esecuzione penale esterna, il quale, quest’ultimo, è chiamato soprattutto a «formulare un giudizio sull'idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva sia di quella rieducativa, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 33216/16; Udienza e decisione del 31 marzo 2016). Cosicché, dal punto di vista costituzionale, «è priva di ogni fondamento l’affermazione del giudice rimettente che le norme impugnate omettono di indicare termine massimo di durata del lavoro di pubblica utilità, parametri e soggetto competente a determinarne l’entità» (cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 54/17; Camera di Consiglio e decisione del 11 gennaio 2017; deposito del 10 marzo 2017).