Sulla base di precedenti decisioni, la Corte di Cassazione ribadisce che in tema di randagismo incombe esclusivamente in capo al Comune la responsabilità per i danni subiti dalla cittadinanza in caso di aggressione da cani randagi, esonerando da ogni addebito l’Azienda sanitaria locale cui sono invece affidati compiti di generale controllo della popolazione canina. Scrivono i giudici di legittimità: «per quanto occorra, i principi di diritto sostanzialmente già enunciati nei più recenti precedenti in materia […] la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza n. 12495/17; decisione del 26 aprile 2017; data di pubblicazione 18 maggio 2017).