La Corte Costituzionale boccia l'iniziativa legislativa della Regione Veneto in merito all'istituzione del fondo per il patrocinio legale gratuito come sostegno a quei cittadini colpiti da fatti criminali, ma che risultino residenti nel territorio da almeno quindici anni. Ebbene, la materia, ribadiscono i giudici, è di esclusiva competenza dello Stato: «È, infatti, il codice di rito penale che stabilisce l’obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d’ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio […]. Quest'ultimo costituisce poi oggetto delle norme statali […] anche con riguardo alla persona offesa dal reato; per quest’ultima, le stesse prevedono, in relazione a determinati reati, il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito espressamente stabiliti» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 81/2017; Udienza e Decisione del 21.03.2017; Deposito del 13.04.2017).