L’articolo 452 bis del Codice penale punisce con la reclusione «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili [...] delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo […] di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna». Ebbene, il caso qui proposto in esame tratta di un sequestro preventivo di «una porzione di fondale ed un cantiere, ipotizzandosi, a carico di [...], progettista e direttore dei lavori di dragaggio […], il reato di inquinamento ambientale [...] concretatosi nell'avere omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo».
Situazione per la quale il Tribunale del riesame aveva accolto l’istanza avanzata dall'indagato avverso il suddetto decreto di sequestro (preventivo) emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. Per tale ragione, ha, a sua volta, proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, ottenendo dai giudici di legittimità ampio riscontro alla tesi accusatoria.
Si legge, tra l’altro, nella sentenza: «L’attività posta in essere dall'indagato [...], viene presa in considerazione, quanto agli effetti, con riferimento al solo livello di torbidità delle acque, ritenuta un fenomeno inevitabile in presenza di attività di dragaggio. Il Tribunale esclude però la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante, in quanto non più verificatasi, una moria di molluschi [...]. Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che concentra l'attenzione su una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che [...] la norma non prevede. Inoltre, il riferimento alla torbidità dell'acqua ed alla moria di mitili [...] paiono, in assenza di ulteriori specificazioni, riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta oggetto di provvisoria incolpazione, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio funzionale o strutturale" che, ad avviso del Collegio, caratterizzano la condotta penalmente rilevante. In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un presupposto errato, lasciando in disparte [...] altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall'area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici [...], la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione [...]. I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del fumus del reato [...]. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi affermati» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 46170/2016; udienza e decisione del 21 settembre 2016).