Di seguito alcuni contributi tratti da “Sociologia Contemporanea” (Rivista Telematica di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. Pubblicazione Online ISSN 2421-5872). Anno 2017
Apologia di reato
Nel caso in esame, ad un soggetto si contestava la commissione del reato di “Istigazione a delinquere”, per aver egli pubblicato sul social network, profilo personale Facebook, materiale «apologetico dell’associazione terroristica denominata Isis», noto al grande pubblico anche come “stato islamico”. Il reato contestato, rubricato all'articolo 414 del Codice penale, tra l’altro stabilisce che: «Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione […] con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti […] Alla pena stabilita […] soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista […] è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici […] se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». In effetti, il materiale pubblicato sulla piattaforma Facebook si contraddistingueva per la sua «matrice islamica radicale e, tra l’altro, comprendeva […] una fotografia con commento dell’imam […] già arrestato dalla polizia […] per avere reclutato soggetti affiliati all'Isis […] alcune videoregistrazioni inneggianti al martirio religioso jihadista, che riprendevano immagini di individui armati e vestiti con abiti militari mimetici […] la condivisione di lunghi brani di discorsi di autorità religiose, appartenenti all'area islamica radicale, che esaltavano l’adesione di singoli combattenti al califfato […] e la loro morte in qualità di martiri jihadisti […] materiale di provenienza telematica eterogenea mirante a propagandare l’ideologia e le attività dello stesso sodalizio terroristico, sia sul piano politico che su quello religioso». Nonché, a seguito di ulteriori indagini, veniva sequestrato al soggetto tutta una serie di altro materiale propagandistico di eguale portata rispetto a quello già pubblicato sul social network. Ebbene, nonostante tale quadro fortemente indiziante, il giudice del riesame al quale si era rivolta la difesa del soggetto indagato non riteneva fondato il reato di apologia poiché, ad avviso del giudicante, parte del materiale pubblicato: «pur riguardando il conflitto bellico in corso di svolgimento sull'area geografica siro-irachena, non contenevano alcun riferimento esplicito allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, limitandosi a diffondere informazioni sull'interpretazione coranica del ruolo di combattenti svolto dagli adepti di fede musulmana che fornivano il loro sostegno al conflitto in questione». Analogamente riguardo ad altro materiale, poiché lo stesso faceva: «esplicitamente riferimento all'Isis, ma su un piano esclusivamente istituzionale e religioso, riguardante la legittimazione che lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria avrebbe sotto il profilo del riconoscimento internazionale; profilo, quest’ultimo, a sua volta collegato ad una più ampia piattaforma dogmatica, finalizzata a giustificare sul piano teologico la presenza di tale organismo sulla scena internazionale, a prescindere dai richiami alla matrice jihadista dei suoi proclami». Queste in sostanza le considerazioni che hanno indotto il giudice del riesame ad affermare che la sussistenza del delitto contestato: «non poteva discendere da un giudizio complessivo sulle sue posizioni religiose, rispetto alle quali non era possibile esprimere alcuna valutazione negativa, riguardando il credo islamico dell’indagato la sua sfera privata». La conseguenza è stata quella dell’annullamento del provvedimento cautelare in capo al ricorrente con l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Alla luce di quanto esposto, ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo tutta una serie di vizi motivazionali del provvedimento impugnato, che qui ometto di citare. Mentre ciò che interessa il presente contributo è il ragionamento fatto dai giudici di legittimità che hanno accolto, almeno in parte, il ricorso della procura. Infatti, affinché si configuri il reato apologico è necessario che le conversazioni, anche per via telematica, quindi l’ambito conoscitivo delle stesse non resti circoscritto al «solo ricorrente, ovvero all'interlocuzione individuale con altro soggetto». Ne consegue, che ai fini della configurazione del reato contestato: «non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di essere destinate a un numero indeterminato di soggetti». E richiamando precedenti decisioni, concludono i giudici: «Integra il reato di apologia di uno o più delitti […] la diffusione di un documento di contenuto apologetico mediante il suo inserimento su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 24103/17, decisa il 4 aprile 2017).
Omicidio Dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano: «Sono passati 35 anni da quando Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso dalla mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di polizia Domenico Russo. Oggi, 3 settembre, Palermo ricorda l’eccidio di via Isidoro Carini. Erano le 21:15 del 3 settembre 1982, quando in questa strada la macchina su cui viaggiavano il prefetto e la moglie è stata affiancata da una Bmw dalla quale sono partiti 30 colpi di ak-47. Subito dopo, l’auto di scorta è stata presa di mira da un commando in motocicletta che ha scaricato sull'agente e sull'autista una serie di colpi di mitra. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la commemorazione ha deposto una corona di alloro sotto la lapide che ricorda l’eccidio. La sua morte non è stata inutile” afferma la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi. “Oggi ricordiamo un servitore dello Stato. Il prefetto Dalla Chiesa fu ucciso in quanto rappresentava un pericolo reale per la mafia e, non va dimenticato, anche perché fu lasciato solo. Per l’omicidio di Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, su cui ancora si aggiungono dettagli a distanza di 35 anni, sono stati condannati all'ergastolo, come mandanti, i vertici di Cosa nostra dell’epoca: i boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci. Nel 2002 è arrivata la condanna anche per gli esecutori: Vincenzo Galatolo, Antonino Madonia, Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci». Nella sentenza si legge: Continua a leggere →
Esigenze cautelari
Va esclusa le misura meno afflittiva degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere per la donna che sostiene di dover accudire la figlia maggiorenne ma completamente invalida. Già nel merito il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto dalla ricorrente sottoposta alla misura coercitiva della custodia in carcere perché gravemente indiziata del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. La questione posta all'attenzione della Corte di cassazione riguarda quindi l’analoga applicazione che pone il divieto della custodia in carcere nei confronti dell’indagato quando si «tratti di donna incinta o madre di prole convivente di età non superiore ai sei anni, oppure di padre quando la madre sia deceduta o assolutamente impedita dal prestare assistenza ai figli». Adducendo, appunto, che tali situazioni dovrebbero essere equiparate a quella in cui versa la figlia della ricorrente: «affetta da sindrome di Down con un’età mentale di sette anni, da altre patologie totalmente invalidanti, richiedenti interventi chirurgici periodici e lunghi trattamenti riabilitativi, in assenza dei quali resterebbe compromessa la sua motilità e le altre funzioni essenziali, oltre che da sindrome depressiva e quindi, nonostante il raggiungimento della maggiore di età, bisognosa dell’assistenza continua della madre, stante l’assenza di altre figure familiari in grado di accudirla […] per l’avvenuta carcerazione dei genitori, dei fratelli e degli zii paterni e materni e quindi affidata ad un tutore legale». Ebbene, la Corte, nel valutare la complessa e delicata vicenda, ha premesso che la misura restrittiva applicata «risponde a finalità di contrasto di fenomeni criminosi, ritenuti tra i più gravi ed allarmanti perché in grado di ledere beni primari, quali l’ordine e la sicurezza pubblici, sul presupposto della generalizzata pericolosità di quanti siano raggiunti da indizi circa la loro consumazione e le cui istanze di libertà personale devono cedere […] a fronte delle preminenti esigenze di tutela della collettività. Soltanto nella ricorrenza di condizioni di particolare debolezza del soggetto indagato o imputato, legate alla gravidanza, alle necessità di assistenza di prole convivente di età non superiore ai sei anni, all'età, alla salute, quindi connesse a diritti inviolabili della persona […] gli interessi processuali e di prevenzione non impediscono l’accesso a misure diverse da quella custodiale». Pertanto, almeno per quanto riguarda le doglianze così come formulate nel ricorso, lo stesso è stato dichiarato inammissibile, lasciando invariata la misura cautelare iniziale, condannando l’imputata al pagamento delle spese del procedimento ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza n. 48371, decisa il 20.06.2017).
In ricordo di Paolo Borsellino
Anniversario della strage di via Mariano D’Amelio a Palermo (19 luglio 1992 - 19 luglio 2017), in cui furono barbaramente uccisi dalla mafia il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta. Dopo venticinque anni e diversi processi celebrati per fare chiarezza su quel crimine, ancora oggi sono infiniti gli interrogativi senza una risposta ragionevolmente certa. A partire dai depistaggi, a chi li ha tramati e portati o fatti portare a compimento. Come scrive il Messaggero, per la ricorrenza: “Anche la commissione Antimafia guidata da Rosi Bindi sarà a Palermo e tra l'altro ascolterà le testimonianze del superstite della strage Antonio Vullo e della figlia del giudice, Fiammetta. Per tutta la giornata si alterneranno dibattiti e manifestazioni organizzati dall'associazione Agende rosse per ricordare il magistrato fino alla fiaccolata di questa sera che attraverserà la città”. Breve video ricordo →
La guerra per l’acqua
L’analisi sul conflitto siriano è incentrata soprattutto sul tema religioso e delle alleanze internazionali, ma c’è anche un altro tema assai importante e poco discusso: l’acqua per il fabbisogno delle popolazioni dell’area. Infatti, l’acqua del Medio Oriente si trova in modo particolare in tre grandi bacini idrici: Tigri, Eufrate e Giordano. Avere dunque il “controllo di questi bacini equivale a possedere capacità di sopravvivenza e soprattutto potere nei confronti di chi si serve di quell'acqua. Sotto il profilo idrico, la Siria è un Paese molto interessante, perché, al netto di una sua evidente aridità all'interno, possiede dentro il suo territorio risorse idriche che coinvolgono tutto il Medio Oriente”. Continua a leggere →
Esecuzione pena
Libero Quotidiano. Ex giudice della Cassazione commenta la Sentenza n. 27766/17 della Prima Sezione Penale della stessa Corte, pronunciata il 22 marzo 2017, avverso l’Ordinanza del 20 maggio 2016 n. 299 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione pena e, in subordine, di esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare per motivi di salute. Infatti, come si legge nell'articolo qui linkato, con riferimento alle patologie in questione, esse: «possono essere curate anche in ambiente carcerario, perché episodi di aggravamento erano già stati adeguatamente fronteggiati con tempestivi interventi di ricovero, addirittura presso l'azienda ospedaliera universitaria di Parma». Inoltre: «Il Tribunale ha evidenziato l'altissimo tasso di pericolosità del detenuto, soggetto di notevolissimo spessore criminale che ricopriva la posizione di vertice assoluto dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, ancora pienamente operante». Continua a leggere →
Quei sei giorni
L’Espresso pubblica un’intervista la quale, letta nella sua interezza e attraverso un’attenta decriptazione di quanto in essa riportato, offre dal mio punto di vista una chiave di lettura ancora dura a permeare nelle menti di tanti pensanti presunti. Per esempio: «Vede, normalmente gli stati nascono in conseguenza della storia o della demografia. Israele invece è nato come risultato di un sogno. E ogni cosa che nasce dai sogni, nel momento in cui il sogno si avvera, diventa una delusione. L’unico modo per conservare il sogno puro, per non sporcarlo, è non realizzarlo. Vale in tutti gli ambiti della vita umana. Vale per la scrittura di un romanzo, per un viaggio esotico, per una fantasia sessuale. La delusione che proviamo per il volto di Israele non sta nella natura di Israele ma nella natura dei sogni». Continua a leggere →
Il D-Day
Pillole di storia nemmeno tanto lontana. All'alba del 6 giugno 1944 ha luogo una delle più importanti e decisive azioni militari della seconda guerra mondiale: lo sbarco della coalizione alleata sulle coste della Normandia, al comando del generale americano Eisenhower che la guidò fino nel cuore della Germania nazista, congiungendosi poi con l’Armata Rossa di Stalin in avanzata da est. Ricordata anche come il D-Day, l’operazione militare prosegue nelle settimane successive con un costante impegno di uomini, mezzi e altra logistica: via mare, via aria, via terra. Le perdite alleate sono consistenti, tuttavia tale sacrificio apre, senza possibilità di ritorno, la strada che condurrà verso la liberazione dell’Europa dal Terzo Reich di Hitler e altri criminali suoi seguaci.
L’innegabile realtà
L’innegabile realtà è che le religioni sono sempre state al centro dei conflitti umani, fra popoli e perfino tra singoli individui quand'anche appartenenti e professanti la stessa dottrina. Non credo sia solo una questione di estremismo inteso come oggi lo si vede, lo si vive e lo si subisce riguardo a numerosi attentati terroristici in giro per il mondo, ma più in generale di fanatismo collettivo che non è tipico di una sola religione, vale a dire esaltazione paranoica aggravata, se non addirittura scaturente, dalla presenza di frustrazioni personali, laddove i soggetti che ne sono afflitti non riescono a trovare una degna dimensione prima di tutto in se stessi e di conseguenza nella società.
Clima e inquinamento
Libero Quotidiano (1 Giugno 2017). Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani, avanza la sua autorevole testimonianza in merito al fatto che il Presidente americano Donald Trump ha deciso di uscire dal Trattato di Parigi sul clima. Infatti, secondo lo scienziato, non bisogna confondere il grave problema dell’inquinamento con i cambiamenti climatici, poiché: «Le attività che producono inquinamento debbono essere combattute con rigore; non legandole alle variazioni climatiche, in quanto il legame è lungi dal potere essere stabilito». Inoltre, è «difficile attribuire alle attività umane effetti tali da produrre variazioni climatiche. E infatti su Marte la Nasa registra variazioni climatiche senza che ci sia alcuna attività umana. Sbagliare sull'evoluzione del clima vuol dire buttare a mare miliardi di dollari/euro». Continua a leggere →
Corruzione e politica
Corriere della Sera (31 maggio 2017). Durante il suo intervento al convegno sulla giustizia, l’ex PM di Mani pulite (Piercamillo Davigo) afferma che i governi che si sono succeduti da allora hanno «reso più difficili le indagini e i processi sulla corruzione», dove in sostanza sono state «cambiate le leggi per fare assolvere gli imputati». Di fatto, prosegue: «centrodestra e centrosinistra si sono sempre dati da fare non per contrastare la corruzione ma per contrastare le indagini sulla corruzione […]. Con una fondamentale differenza […] il centrodestra le ha fatte così grosse e così male che di solito non han funzionato. Invece il centrosinistra le ha fatte mirate e ci ha messo se non in ginocchio almeno genuflessi». Continua a leggere →
La Repubblica Italiana
Correva l’anno 1946, addì 2 del mese di giugno: nasce la Repubblica Italiana. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia volta pagina. Il referendum istituzionale, indetto per stabilire la forma dello Stato, vede la vittoria dei repubblicani e per la prima volta in Italia votano anche le donne. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica avviene in un clima di tensione tra polemiche sulla regolarità del referendum e accuse di brogli. Nel video qui a supporto, tratto da “La Storia Siamo Noi”, di Giovanni Minoli, il professore Giovanni Sabbatucci spiega che «Palmiro Togliatti, in qualità di Ministro Guardasigilli, era di fatto il referente del Presidente della Corte di Cassazione Giuseppe Pagano e che potrebbe perciò avergli consigliato cautela, senza che però questo comporti avvalorare ipotesi di sabotaggio o brogli». Da ciò: «Se davvero si fosse messa in piedi una imponente organizzazione per modificare le schede elettorali, qualcuno, in tutti questi anni, avrebbe di certo confessato un suo coinvolgimento». VIDEO.
Regime carcerario
Nel caso in esame, l’interessato chiede di rivalutare i profili di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti nel dover scontare una pena (percosse con violenza e lesioni personali volontarie) nel proprio Paese di origine, lo stesso dove si verificarono i fatti e per i quali è stato condannato. Ebbene, raggiunto da mandato d’arresto europeo, il condannato ha chiesto di poter eseguire la pena in Italia essendo «notoria la criticità della situazione carceraria romena». Dello stesso avviso non è stata la Corte di appello, la quale ha «dato atto che dalle informazioni trasmesse risulta che al ricorrente saranno assicurate modalità e condizioni di detenzione conformi agli standard fissati in sede europea, in quanto sconterà la pena nella casa circondariale di Bucarest», escludendo così «il rischio di sottoposizione del consegnando ad un regime detentivo inumano o degradante, anche in relazione allo spazio individuale assicurato, in quanto rapportato al regime applicabile e bilanciato dalla possibilità di trascorrere molto tempo in spazi aperti» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 26876/17; udienza e decisione del 25 maggio 2017).
Forme devianti
Blue Whale (balena blu), è allarme. Consigli pratici per genitori e figli dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni che sta coordinando gli interventi attivati a seguito delle numerose segnalazioni pervenute ed in trattazione degli Uffici territoriali della Polizia Postale, al fine di individuare la presenza di eventuali soggetti che si dedicano ad indurre minorenni ad atti di autolesionismo fino al suicidio, attraverso, soprattutto, l’uso dei social network. Ovvero di intercettare fenomeni di emulazione nei quali pericolosamente possono incorrere i più giovani in preda alle mode del momento o guidati da un’improvvida fragilità: «Il Blue Whale è una pratica che può suggestionare i ragazzi ed indurli progressivamente a compiere atti di autolesionismo, azioni pericolose (sporgersi da palazzi, cornicioni, finestre etc) sino ad arrivare al suicidio. Questa suggestione può essere operata ...». Continua a leggere →
Messa alla prova
Non è incostituzionale la norma sulla “Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato” laddove non è indicata la durata massima del lavoro di pubblica utilità. Infatti, come già precisato dalla Cassazione, il giudice deve compiere un giudizio profondo sull'imputato anche attraverso informazioni acquisite dall'ufficio di esecuzione penale esterna, il quale, quest’ultimo, è chiamato soprattutto a «formulare un giudizio sull'idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte afflittiva sia di quella rieducativa, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 33216/16; Udienza e decisione del 31 marzo 2016). Cosicché, dal punto di vista costituzionale, «è priva di ogni fondamento l’affermazione del giudice rimettente che le norme impugnate omettono di indicare termine massimo di durata del lavoro di pubblica utilità, parametri e soggetto competente a determinarne l’entità» (cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 54/17; Camera di Consiglio e decisione del 11 gennaio 2017; deposito del 10 marzo 2017).
Bullismo omofobico
Un tema, quello del contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, identità sessuale o di genere, per così dire caldo e con non poche perplessità sulle modalità e luoghi, intesi come istituti scolastici, dove eventualmente occuparsi del fenomeno. Infatti, da una parte si ha a che fare con un indirizzo di pensiero secondo il quale è bene avviare all'interno delle scuole attività educativa contro il cosiddetto bullismo omofobico, dall'altra si ha il diritto delle famiglie degli alunni a far partecipare o meno i medesimi alle suddette lezioni. La prima istituzione italiana dove si è avuto a che fare con tale contrasto è stata la Provincia Autonoma di Trento, la quale, dopo una prima e unilaterale decisione in tal senso, ha fatto un passo indietro stabilendo che: «Le iniziative di cui all'oggetto, che le istituzioni scolastiche attivano o a cui aderiscono, dovranno essere precedute da un’informazione alle famiglie che potrà avvenire attraverso note, circolari, nonché attraverso appositi momenti di incontro con i genitori. In ogni caso tale informazione deve fornire un’esaustiva conoscenza da parte delle famiglie stesse di tutti gli aspetti trattati al fine di poter assicurare ai genitori o a chi sui minorenni esercita la potestà parentale, la possibilità di comunicare all'istituzione scolastica o formativa – tramite giustificazione non necessariamente motivata – la non partecipazione dello studente alle iniziative» (cfr. Provincia Autonoma di Trento, Verbale di deliberazione della giunta provinciale, n. 438 del 24 marzo 2017).
Trattamenti inumani
Con riguardo alla protezione delle donne vittime di violenza domestica, la CEDU (Corte europea dei diritti dell’Uomo), Prima Sezione, ha condannato il nostro Paese poiché per molto tempo resosi inerte di fronte tale situazione, al punto da sottostimarne la portata e relativa vulnerabilità psichica, fisica, morale e materiale della vittima. Infatti, con tale inerzia, non solo si è violato il dovere di protezione nei riguardi del soggetto interessato, ma, in qualche maniera, si è agevolato il comportamento del coniuge violento, spesso anche nei confronti della prole. Osserva la Corte che detta vulnerabilità è da ricondurre al più ampio concetto di tortura, così come indicato nell'articolo 3 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, che così stabilisce: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Cosicché, tale disposizione, si legge in sentenza: «non può essere considerata soddisfatta se i meccanismi di protezione previsti dal diritto nazionale esistono solo in teoria» (cfr. Caso Talpis c. Italia; Applicazione 41237/14; Strasburgo 2 Marzo 2017).
Gratuito patrocinio
La Corte Costituzionale boccia l'iniziativa legislativa della Regione Veneto in merito all'istituzione del fondo per il patrocinio legale gratuito come sostegno a quei cittadini colpiti da fatti criminali, ma che risultino residenti nel territorio da almeno quindici anni. Ebbene, la materia, ribadiscono i giudici, è di esclusiva competenza dello Stato: «È, infatti, il codice di rito penale che stabilisce l’obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d’ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio […]. Quest'ultimo costituisce poi oggetto delle norme statali […] anche con riguardo alla persona offesa dal reato; per quest’ultima, le stesse prevedono, in relazione a determinati reati, il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito espressamente stabiliti» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 81/2017; Udienza e Decisione del 21.03.2017; Deposito del 13.04.2017).
Corsi universitari
Per gli atenei che lo ritengono opportuno è possibile affiancare ai corsi di studio universitari svolti in lingua italiana anche corsi in lingua straniera. La decisione è arrivata a seguito della risoluzione di una intrigata vicenda che ha visto come protagonista principale il Senato Accademico del Politecnico di Milano, il quale aveva stabilito l’attivazione di corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese. Dopo il ricorso al TAR per la Lombardia e successivamente al Consiglio di Stato, il caso approda alla Corte Costituzionale, i quali giudici delle leggi hanno, tra l’altro, così motivato: «L’esclusività della lingua straniera, infatti, innanzitutto estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere. Le legittime finalità dell’internazionalizzazione non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell’università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell’identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 42/2017; Udienza Pubblica del 20.09.2016; Decisione del 21.02.2017; Deposito del 24.02.2017).
Incolumità pubblica
Sulla base di precedenti decisioni, la Corte di Cassazione ribadisce che in tema di randagismo incombe esclusivamente in capo al Comune la responsabilità per i danni subiti dalla cittadinanza in caso di aggressione da cani randagi, esonerando da ogni addebito l’Azienda sanitaria locale cui sono invece affidati compiti di generale controllo della popolazione canina. Scrivono i giudici di legittimità: «per quanto occorra, i principi di diritto sostanzialmente già enunciati nei più recenti precedenti in materia […] la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza n. 12495/17; decisione del 26 aprile 2017; data di pubblicazione 18 maggio 2017).
Sul segreto istruttorio
Secondo quanto riportato dall'ANSA, il ministro della giustizia Andrea Orlando, tramite l'ispettorato generale, avrebbe avviato accertamenti preliminari presso gli uffici interessati in relazione all'avvenuta pubblicazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche concernenti il dialogo tra Matteo Renzi e suo padre, disposte nel corso delle indagini Consip. Mentre, al contempo, la procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo di indagine per violazione del segreto istruttorio e per pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale in relazione alla intercettazione della suddetta telefonata. Continua a leggere →
Meglio non credenti
Francamente, e molto modestamente, qualche cosa di simile sono circa una trentina di anni che la sostengo. Tuttavia, oggi a divulgarlo al grande pubblico ci ha pensato qualcuno assai più autorevole del sottoscritto. Infatti, la notizia, che è di qualche giorno fa, riguarda le esternazioni di Papa Francesco durante la sua visita in Egitto: «Per Dio è meglio non credere che essere un falso credente, un ipocrita». Ha così proseguito: «La fede vera è quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più onesti e più umani; è quella che anima i cuori per portarli ad amare tutti gratuitamente, senza distinzione e senza preferenze; è quella che ci porta a vedere nell'altro non un nemico da sconfiggere, ma un fratello da amare, da servire e da aiutare; è quella che ci porta a diffondere, a difendere e a vivere la cultura dell’incontro, del dialogo, del rispetto e della fratellanza; ci porta al coraggio di perdonare chi ci offende, di dare una mano a chi è caduto; a vestire chi è nudo, a sfamare l’affamato, a visitare il carcerato, ad aiutare l’orfano, a dar da bere all'assetato, a soccorrere l’anziano e il bisognoso». Continua a leggere →
Nuovo filone Consip
Si tratterebbe di corruzione in atti giudiziari. Un ramo d'indagine iniziato a Napoli e trasferito per competenza alla procura di Roma con un'ipotesi di reato grave: corruzione in atti giudiziari. L'Espresso racconta retroscena e particolari di una pista che si intreccia con un'indagine segreta che va avanti da mesi e che riguarderebbe presunte compravendite di sentenze nella giustizia amministrativa, dove presunti gruppi di potere composti da faccendieri, politici conniventi, giudici e professionisti riuscirebbero a fare il bello e il cattivo tempo. «Un negoziatore di cause», appuntano i carabinieri del Noe, e se i sospetti degli inquirenti fossero confermati sarebbe un colpo al cuore della giustizia amministrativa e a un pezzo fondamentale del sistema giuridico nazionale. Continua a leggere →
La vicenda Concordia
Libero Quotidiano. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni per Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, la nave da crociera che naufragò davanti all'isola del Giglio. A bordo c'erano oltre quattromila persone, tra passeggeri ed equipaggio, di cui trentadue trovarono la morte e decine furono i feriti. Naufragio, omicidio, lesioni plurime e abbandono della nave, le accuse. Dopo circa cinque ore di camera di consiglio i giudici della quarta sezione penale hanno confermato la condanna di secondo grado. Durissima la requisitoria che ha ribadito un elenco di tutte le accuse riguardo alle negligenze di un comandante che come prima cosa avrebbe dovuto pensare alla salvezza dei passeggeri e dell'equipaggio. L'ex capitano si è spontaneamente presentato presso il penitenziario romano pronto a scontare la pena inflitta. Continua a leggere →
Sul fine vita
La rivista Panorama riassume la vicenda riguardo al politico radicale indagato per aiuto al suicidio, per ora, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha respinto la richiesta di archiviazione dell’indagine avanzata dalla locale procura, i quali pubblici ministeri così ne motivarono le ragioni: “Le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile o indegna dal malato stesso”, infatti, la giurisprudenza “anche di rango costituzionale e sovranazionale, ha inteso affiancare al diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita inteso come sinonimo dell'umana dignità”. Continua a leggere →
Terra dei fuochi
Da quanto riportano i media sembra che nessuno parli più del disastro ambientale che si sta consumando in Campania, nella zona nota come la “Terra dei Fuochi”, vicenda giudiziaria che emerse con tutta la sua triste storia a seguito delle dichiarazioni del pentito di camorra Carmine Schiavone (1943-2015): «C'era di tutto, rifiuti speciali, rifiuti chimici, rifiuti ospedalieri e anche fanghi termonucleari. Arrivavano da aziende del Nord ma anche aziende della zona di Roma. E neanche alcuni imprenditori del nord Europa erano esenti dalla relazione criminale con il clan dei Casalesi che questi rifiuti andava a sversare». Ancora oggi, tra le province di Caserta e Napoli, si continuano a pagare le conseguenze in termini di salute collettiva del cosiddetto biocidio, consumato a seguito del seppellimento di rifiuti tossici nascosti abusivamente dalla camorra in queste zone. LINK VIDEO.
Gianni Boncompagni
Noto al grande pubblico come Gianni, in realtà, all'anagrafe, Giandomenico Boncompagni è scomparso il giorno di Pasqua (2017) lasciando in eredità un archivio colmo di successi radiofonici e televisivi di notevole portata artistica. Tra i grandi innovatori dello spettacolo italiano, è stato autore e conduttore insieme a Renzo Arbore di successi in radio come Bandiera gialla e Alto gradimento, poi autore e regista di altrettanti successi televisivi. Tra i tanti video e interviste circolanti in questi giorni su internet in suo ricordo, ho scelto quello pubblicato dal “Fatto Quotidiano”, riguardo all'aspra e ironica critica fatta dall'artista alla televisione italiana in occasione della festa del medesimo quotidiano in Versilia. Correva l’anno 2012, quando a domanda specifica su “quei programmi coi plastici”, Boncompagni rispose che il luogo ideale per cose del genere fosse “Guantánamo”. LINK VIDEO.
Incolumità pubblica
Spesso le persone agiscono senza rendersi conto delle reali conseguenze. La vicenda qui proposta riguarda il caso di coloro che prendendosi cura di un animale abbandonato, credono poi che nulla in più incomba in capo a loro. Non è così. A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione a proposito di un soggetto che sfamava, quindi in qualche maniera accudiva, un cane randagio che aveva aggredito e morso una persona procurandogli dei danni. Infatti, secondo i giudici: «l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talché risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all'anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 17145/17; decisa il 17 gennaio 2017).
Mussolini e Musulmani
RAI STORIA. Personaggi e Religione: «Oggi, sotto i colpi dei micidiali attentati perpetrati dai terroristi dell'Isis, tutto il mondo occidentale, facendo anche un po' di confusione, guarda all'Islam con un sentimento d'odio frammisto a paura e terrore. Ma c'è stato un tempo in cui l'Italia poteva vantarsi, pur tra luci e ombre, di avere intessuto stretti rapporti con la Mezzaluna dopo un corteggiamento durato quasi tutto il periodo fascista. Il feeling culminò […] quando un impettito Mussolini, in sella a uno splendido cavallo, nell'oasi di Bùgara appena fuori dalla capitale libica, sguainò, come anello nuziale dell'unione italo-araba, la famosa Spada dell'Islam». LINK VIDEO.
La corruzione uccide
L’Espresso. Inchiesta giornalistica che muove dall'indagine
dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma. «Nella vecchia Tangentopoli
la corruzione era diretta: buste di soldi in cambio di appalti d’oro. Oggi c’è
una corruzione strutturata su almeno tre livelli, più difficile da scoprire. Il
fulcro è ancora il controllore pubblico che favorisce una cupola di imprese
privilegiate, che ora lo ripagano indirettamente, dividendo la torta con altre
società private, attraverso subappalti, consulenze o compartecipazioni in
apparenza regolari. Il trucco è che dietro queste aziende c’è lo stesso
pubblico ufficiale, che le controlla segretamente tramite soci occulti. Con
questi giochi di sponda, le grandi imprese comprano il controllore-direttore
dei lavori». Continua a leggere →
Aldo Moro
Rai Storia. Accadde il 16 marzo 1978: «Alle 9.02 del mattino, in via Fani all'incrocio con Via Stresa, nel quartiere Trionfale a Roma, un commando delle brigate rosse, composto da 19 elementi, rapisce il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e uccide i cinque componenti della scorta. Moro si stava recando in Parlamento per votare la fiducia al nuovo Governo, presieduto da Andreotti, e appoggiato anche dai comunisti. Iniziano così 55 giorni di prigionia per Aldo Moro e di angoscia per l’Italia intera. La maggioranza dei partiti italiani si schiera per la “fermezza” contro i brigatisti: nessuna trattativa, nessuna concessione alle BR. Il sequestro si concluderà tragicamente il 9 Maggio». LINK VIDEO.
Testimone del dialogo
Rai Storia ricorda Vittorio Bachelet (1926-1980), vice presidente del CSM, professore universitario e politico, assassinato dalle Brigate Rosse sulla scalinata della facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza di Roma: «La sua opera scientifica da giurista è mossa dalla sua preoccupazione di scrivere i principi della Costituzione nel tessuto vivo della vita del nostro paese. Possiamo dire che questa luce lo guida anche nell'impegno con il Consiglio Superiore della Magistratura e affermare questi principi in un tempo in cui il potere dello Stato è sotto attacco è sicuramente più faticoso». LINK VIDEO.
Sicurezza e libertà
Conferenza sul tema “Sicurezza e libertà: due facce della stessa medaglia”, organizzata da SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), tenuta a Roma il 3 marzo 2017. Indirizzi di saluto a cura di Franco Frattini (Presidente SIOI). Relatore Marco Minniti (Ministro dell’Interno). Il Ministro, ha tra l’altro ribadito che nelle società moderne quello fra libertà e sicurezza è un rapporto fra due grandi questioni, poiché rappresentano due elementi fondativi di convivenza civile e aspetti altrettanto pregnanti dal punto di vista del bene collettivo. LINK VIDEO.
Mafie e imprese
L’Espresso illustra i dati emersi da una ricerca effettuata da un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università di Padova, nella quale si da atto degli «effetti economici della presenza di imprese mafiose nei mercati non criminali del Centro e del Nord Italia. Cioè in aree diverse dai territori del Sud dove sono nate e sono diventate dominanti le mafie tradizionali come Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta. Il risultato, in estrema sintesi, è che la mafia economica strangola tutte le aziende sane, anche quelle che non vengono direttamente aggredite o taglieggiate dai boss. Mentre quando scattano arresti e condanne, tutti i concorrenti onesti ottengono vistosi benefici economici». Continua a leggere →
In tema di prevenzione
Il sorvegliato speciale che è colto alla guida di un veicolo sprovvisto del titolo abilitativo, nel caso di specie perché revocato, viola sia la norma incriminatrice specifica e concernente tale comportamento, così come quella più generale che impone al medesimo soggetto – proprio per il suo status di sorvegliato speciale – di condurre una vita in maniera onesta e dunque nel rispetto di tutte le leggi. Scrivono i giudici: «Il sorvegliato speciale che conduca un veicolo senza patente […] viola quindi tanto il precetto specifico che tale comportamento vieta […] quanto quello, generico, di vivere onestamente e di rispettare le leggi derivante dal decreto […] che lo ha assoggettato a tale misura personale di prevenzione […] l'ambito di applicazione delle due disposizioni di legge non è, per quanto detto, sovrapponibile» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza n. 7335/17; decisione del 6 dicembre 2016).
Dibattito sulla giustizia
Radio Radicale. Registrazione audio del dibattito alla presentazione del libro: “La tua giustizia non è la mia. Dialogo fra due magistrati in perenne disaccordo”, di Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo (2016). Registrato a Venezia mercoledì 8 febbraio 2017. Breve recensione: «Un confronto serrato, una conversazione aperta e sincera, non priva di accenti polemici, sui temi più scottanti della giustizia in Italia. Grazie alla loro lunga esperienza, due tra i più noti magistrati del pool di Mani Pulite forniscono nel testo non soltanto una diagnosi scrupolosa dei tanti mali che affliggono la giustizia del nostro paese, ma avanzano suggerimenti e proposte di riforma, senza nascondere conflittualità e divergenze d'opinione, talvolta radicali. Lontani da ogni astrattismo, calati nella realtà della vita quotidiana, i loro interrogativi ci aiutano a capire perché le questioni più delicate e controverse che investono il mondo del diritto – le stesse che anno ispirato pensatori come Aristotele Kant, Sant'Agostino e Foucault – ci riguardano così da vicino. È la giustizia, infatti, che traccia i confini della nostra libertà. È la giustizia che indica il grado di civiltà di uno Stato e la cultura diffusa che permea le sue istituzioni. Ma quand'è che una legge può dirsi davvero "giusta"? Basta minacciare una pena per dissuadere il ladro o il truffatore dal commettere un reato? Il carcere è l'unica soluzione? È dunque più efficace educare o punire? Quanto è diffusa la corruzione in Italia, e come mai, nonostante la stagione di Mani Pulite e le tante inchieste che hanno svelato l'intreccio perverso tra politica e affari, non accenna a diminuire?».
Sul segreto di ufficio
La sentenza esaminata pone spunto per riaffermare il principio normativo richiamato in materia di segreto di ufficio, cui incombe l'obbligo di rispetto in capo al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio e comunque al dipendente pubblico più in generale. La decisione dei giudici di legittimità, confermando la sentenza di colpevolezza dell'imputato, mette l'accento su due norme specifiche: l'articolo 28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e l'articolo 326 del Codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
Nel primo caso: «L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso».
Nel primo caso: «L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso».
Sul mobbing
La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sugli elementi tipici caratterizzanti la configurazione del mobbing. Infatti, richiamando precedenti pronunce, si ribadisce che «a tal fine devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi» (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2142/17; decisione del 22 novembre 2016; deposito del 27 gennaio 2017).
Carcere duro
Con il comunicato stampa dell’8 febbraio 2017, la Corte costituzionale – pronunciandosi sul divieto da parte del detenuto ristretto nelle forme previste dall'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario – ha reso noto, anticipando la decisione presa in Camera di Consiglio in pari data (di prossima pubblicazione), la non fondatezza di incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. a) e c), Legge n. 354/1975 (Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Vale a dire, si legge nel comunicato: «nella parte in cui consente all'amministrazione penitenziaria, in base a circolari ministeriali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa» (cfr. Ufficio Stampa Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 8 febbraio 2017).
Presunta trattativa
Fonte: Radio Radicale. Registrazione audio dell'udienza del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, tenutasi a Palermo venerdì 10 febbraio 2017 (Aula Bunker Ucciardone). Tra l’altro, sono riportate le dichiarazioni spontanee rese da Nicola Mancino (1931) il quale, a domanda specifica del Presidente della II sezione della Corte d'Assise del Tribunale, l’ex presidente del Senato sceglie di non farsi interrogare non prestando il dovuto consenso. Link segnalato per finalità didattiche.
Misure di sicurezza
Il ministro dellʼInterno annuncia nuove regole anche in materia di immigrazione: «Non c'è politica di accoglienza vera se non c'è una politica di rimpatri perché chi non ha avuto risposta positiva alla propria domanda deve essere rimpatriato nel paese di provenienza». Inoltre è prevista la possibilità da parte dei Comuni di «procedere all'utilizzazione volontaria e gratuita per lavori pubblica utilità per colmare il vuoto di attesa del richiedente e di rendere un servizio alla collettività». Prosegue su TGCom24
Identikit del giocatore
L’Espresso. L'Italia è il Paese delle slot machine: «Anziani, adolescenti e perfino bambini. Poveri e ricchi. Tutti appassionati dall'azzardo. Viaggio in un affare da decine di miliardi che lo Stato continua a favorire. Nel 2016 l’Italia ha battuto il record dei record, uno schiaffo alla crisi. Fanno la bellezza di 7,9 miliardi al mese, 260 milioni al giorno, quasi 11 milioni l’ora, 181 mila euro al minuto. È come se ogni persona, neonati compresi, avesse puntato e magari perso 1.583 euro. Ci siamo bevuti molto più del fatturato annuale di Mercedes auto (83,8 miliardi), o di Amazon (sempre in euro, 83,6 miliardi) e perfino della Boeing che costruisce e vende aerei nel mondo (90,2 miliardi) [...] Lo dimostrano le vittime collaterali della ludocrazia, questa nuova forma di potere economico esercitato attraverso l’illusione del colpo di fortuna: 790 mila italiani malati di gioco, un milione 750 mila a rischio patologia. Sono i dati raccolti da “Sistema gioco Italia”, la federazione di Confindustria, e ripresi dalla Camera in una mozione approvata due anni fa che denuncia il prezzo sociale e sanitario dell’epidemia: per curare i malati, si sfiorano i sette miliardi l’anno». Continua a leggere →
Lettera al governo
Fonte: La Repubblica (Firenze). Molti studenti scrivono male in italiano e servono interventi urgenti. Questo è il contenuto della lettera che oltre seicento docenti universitari, accademici della Crusca, storici, filosofi, sociologi ed economisti hanno inviato al governo e al parlamento per chiedere interventi urgenti per rimediare alle carenze degli studenti: «È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente», così, si legge nel documento partito dal gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità. Continua a leggere →
Diritti civili
Intesa tra il Ministero dell’Interno e il mondo islamico sulla sottoscrizione del “patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale”. La firma del documento è avvenuta con la presenza delle associazioni più rappresentative dell’islam italiano, redatto in collaborazione con il Consiglio per i rapporti con l’islam italiano e recepito dal ministero dell’interno. Continua a leggere →
Il fenomeno delle mafie
Fonte: Radio Radicale. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione a testimonianza di Giuliano Di Bernardo già Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani.
Al termine audizione a testimonianza di Amerigo Minnicelli, già Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani.
Immigrazione
Fonte: Radio Radicale. Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Animali maltrattati
In materia di maltrattamento di animali, la Corte di Cassazione torna a rimarcare la sostanziale differenza tra l'utilizzo del collare “antiabbaio” e l'utilizzo del collare finalizzato ad attività di addestramento. Il caso in esame ha riguardato il proprietario di due cani da caccia ai quali applicava la seconda tipologia di strumento coercitivo per addestrarli all'esercizio venatorio, fattispecie, ha sostenuto la tesi difensiva, «prevista dalle leggi sulla caccia». Ebbene, ripercorrendo l'iter processuale, i giudici di legittimità scrivono: «con scariche elettriche i cani venivano richiamati al proprietario ed addestrati. I collari sono stati periziati, modello [...] con telecomando. Il livello di stimolazione può essere regolato dal telecomando (tensione e durata). Il perito conclude la sua analisi escludendo qualsiasi rischio per la salute del cane, “in quanto gli impulsi hanno durata molto limitata (ordine dei microsecondi) e quindi l'energia trasmessa è trascurabile, inoltre la corrente attraversa una zona limitata del corpo senza interessare gli organi vitali [...]. Possiamo quindi concludere che l'unico effetto fisiologico della scarica sia la sensazione, più o meno dolorosa, che la scarica può causare all'animale [...] massima distanza alla quale è possibile controllare i collari con il telecomando 800 metri” – perizia [...] su incarico del Giudice –. Il tipo di collare quindi non può ritenersi un collare antiabbaio, ma un collare per l'addestramento».
Il testamento biologico
In materia di “Dichiarazione anticipata di trattamento”, lo scorso anno i giudici delle leggi hanno dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recante: «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti». Più precisamente: «L’impugnata legge regionale istituisce un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente le disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, per i cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia». Tra l’altro, così prosegue la sentenza: «data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato» (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 262/16; decisione del 18.10.2016; depositata il 14 dicembre).
Origine del latte
Un documento, meglio dire una disposizione, che in molti aspettavano da tempo, quella relativa all'indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Infatti, il Decreto 9 dicembre 2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – in attuazione del regolamento dell'Unione europea n. 1169/2011, concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori –, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017, stabilisce, tra l'altro, che: «Le disposizioni del presente decreto [...] si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari [...] destinati al consumo umano». E dunque che: «L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari» prevede, appunto, in etichetta, il nome del paese nel quale è stato munto il latte e il nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Permesso di soggiorno
Sussistono nell'ordinamento dei limiti ben precisi oltre i quali non è vi possibile margine di discrezionalità, da parte dell’autorità preposta, nel rilasciare il titolo necessario allo straniero per poter soggiornare nel nostro Paese. Nel caso e sentenza in esame, i giudici amministrativi – riguardo un lavoratore autonomo straniero e residente in Italia fin dal 1990 insieme al proprio unico fratello – ribadiscono che l’ambito applicativo delle leggi in materia: «è univoco nel disporre che deve esservi la revoca del titolo di soggiorno (e quindi, a maggior ragione, la reiezione della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso) nei confronti di chi sia stato condannato irrevocabilmente per i reati [...] che comprendono tutte le ipotesi di contraffazione, alterazione o indebito uso di marchi o di segni distintivi dei prodotti [...] senza che sia necessaria alcuna ulteriore motivazione in ordine alla pericolosità sociale [...] comportamenti la cui pericolosità sociale può non emergere, se li si considera singolarmente, ma che rientrano nell'ambito di fenomeni di illegalità di vaste proporzioni, che recano un grave pregiudizio ai diritti di proprietà industriale e incidono negativamente sulle regole della concorrenza, con pregiudizio di chi rispetti invece la legge» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 5014/16; decisione del 3 novembre 2016; deposito del 28 novembre 2016).
Armi e caccia
In tema di caccia, armi e munizioni, la pronuncia qui in esame riguarda il rigetto da parte del Questore dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia e divieto di detenere armi e munizioni, presentata da un cittadino le quali indagini sul suo conto avevano rivelato che il medesimo era «stato denunciato all'Autorità di pubblica sicurezza per i reati di furto aggravato e di alterazione di arma comune da sparo [...]. A seguito di una perquisizione presso la sua abitazione, i Carabinieri, oltre ad altra merce [...] rinvenivano anche una pistola “Beretta” [...], sulla quale era stato applicato un silenziatore di foggia artigianale». Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari aveva «disposto l’archiviazione sia del procedimento penale relativo al delitto di furto (per mancanza di querela), sia di quello relativo al delitto di alterazione di arma (per insussistenza del fatto, in quanto gli elementi applicati all'arma non alteravano le potenzialità offensive dell’arma)».
Carcere e rieducazione
Il caso in esame ha riguardato la richiesta di un cittadino lituano, detenuto nel proprio paese, di poter accedere al sito internet istituzionale del “Ministero dell’Istruzione e della Scienza” del medesimo paese, precisando che, da cittadino detenuto, quindi impossibilitato a frequentare fisicamente le lezioni, intendeva proseguire gli studi a distanza per acquisire una seconda laurea. La richiesta del detenuto veniva respinta dalle autorità locali in quanto l'accesso a internet non era previsto dalla legislazione statale. Sulla base di quanto esposto, l’interessato lamentava la violazione del diritto di ricevere o comunicare informazioni senza interferenze da parte delle autorità. Ebbene, nel merito, la Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), ha ribadito che «il pubblico ha il diritto di ricevere le informazioni di interesse generale» e che, di conseguenza, «il diritto di ricevere informazioni» vieta al Governo di impedire ad una persona di ricevere «le informazioni che gli altri volevano o erano disposti a impartire».
Misura di sicurezza
Anche in presenza di reati di particolare gravità e allarme sociale, con conseguente condanna, nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia disposto una misura di sicurezza ulteriore (nello specifico trattasi di espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino straniero), e laddove il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione in tal senso, il giudice del grado di appello «anche quando la misura di sicurezza […] sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata», in quanto la norma di riferimento «estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave» (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 1089/17; udienza e decisione del 7 ottobre 2016; deposito 11 gennaio 2017).
Truffe online
In materia di truffa perpetrata per mezzo di internet, nei casi in cui non è stato possibile accertare il luogo dove materialmente è stato riscosso il denaro – né può essere considerato il luogo dove è stato effettuato il pagamento –, competente a decidere è il «giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato», secondo quanto disposto dell’articolo 9, comma 2 Codice di procedura penale. Scrivono i giudici: «Secondo la tesi difensiva, il tribunale competente dovrebbe essere o il Tribunale di [...] (in quanto nel suddetto circondario era posto l'ufficio postale [...] dove era stato sottoscritto il contratto ed acceso il c/c [...] o il Tribunale di [...] (in quanto nel suddetto circondario [...] - luogo di residenza dell'imputata - era posta la sede dell'ufficio postale dove l'imputata aveva materialmente conseguito la disponibilità del denaro accreditato). La Corte di Appello [...] ha disatteso la suddetta tesi».
Oltre il carcere
Intervista rilasciata dal Ministro della giustizia, Andrea Orlando, al quotidiano L'Unità: «La nostra idea è che occorra usare il carcere laddove strettamente necessario e non come strumento di propaganda ideologica. Però al tempo stesso occorre pensare e realizzare un ordinamento penitenziario che abbia caratteristiche completamente diverse. Dire carcere e basta non è sufficiente a garantire la sicurezza, anzi rischia persino di essere controproducente. Perché questo è l’unico modo per avere un carcere utile e non una semplice parentesi fra attività di carattere illegale, rappresentando in alcuni casi addirittura un salto di qualità criminale». Segue il testo integrale dell’intervista.
Inquinamento ambientale
L’articolo 452 bis del Codice penale punisce con la reclusione «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili [...] delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo […] di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna». Ebbene, il caso qui proposto in esame tratta di un sequestro preventivo di «una porzione di fondale ed un cantiere, ipotizzandosi, a carico di [...], progettista e direttore dei lavori di dragaggio […], il reato di inquinamento ambientale [...] concretatosi nell'avere omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo».
Assistenza per handicap
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, cioè in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Cani abbandonati in giardino
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una persona indagata per i reati di «Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» (articolo 659 Codice penale) e «Getto pericoloso di cose» (articolo 674 Codice penale) – a seguito di esposto presentato da alcuni vicini di casa della stessa ricorrente, evidentemente infastiditi da rumori e cattivi odori originati da alcuni cani lasciati incustoditi nel giardino di casa –, ha chiarito che l’ipotesi di sequestro di animali tenuti in suddette circostanze è legittimo non solo in caso di maltrattamenti, ma anche laddove i medesimi risultino abbandonati in condizioni igieniche a dir poco pessime.
Disturbo delle persone
Nel caso in esame, la Cassazione si è occupata della responsabilità ricadente in capo ai genitori, verso i quali, appunto, incombe l’obbligo di vigilare, e dunque impedire, affinché i figli minorenni non rechino disturbo ai vicini di casa. All'imputato (genitore) era contestato il reato previsto e punito dall'articolo 659 del Codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), nello specifico: «per avere dal proprio appartamento, con emissioni sonore prodotte dall'impianto stereo e, comunque, omettendo di adottare le dovute cautele, arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni dei vicini».
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