Incandidabilità elettiva

La Corte costituzionale, investita del caso, torna ad esprimersi sulla legittimità della cosiddetta “Legge Severino” (Legge 6 novembre 2012, n. 190 - «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione». Nella specie, richiamando pronunce precedenti, si riafferma il principio secondo il quale le misure di non candidabilità, ovvero decadenza o sospensione del soggetto interessato, non rivestono mero carattere sanzionatorio, bensì rappresentano la diretta conseguenza del decaduto requisito soggettivo necessario per l’accesso alle cariche elettive.


Scrivono i giudici delle leggi: «Come si evince dall'analisi delle norme e della giurisprudenza di questa Corte, se in origine lo scopo della disciplina era quello “di costituire una sorta di difesa avanzata dello Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della criminalità organizzata e dell’infiltrazione dei suoi esponenti negli enti locali” […], successivamente il carattere di diffusa illegalità nella pubblica amministrazione indusse ad allargare l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, a tutela degli interessi costituzionali […] Sin dall'adozione della legge n. 55 del 1990, peraltro, l’ordinamento ha sempre previsto la sospensione dalla carica politica per provvedimenti (relativi ai reati ostativi) precedenti la condanna definitiva e la decadenza dalla carica al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna».

Inoltre: «Con particolare riferimento al diritto di elettorato passivo e alla protezione riconosciuta ad esso dalla Convenzione, gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento, che tiene conto, tra l’altro, delle peculiarità storiche, politiche e culturali di ciascun ordinamento. La Corte europea ha precisato che, per quanto concerne il diritto di candidarsi alle elezioni, e cioè il versante “passivo” dei diritti […] la valutazione delle sue restrizioni deve essere ancora più prudente di quanto non debba essere l’esame delle restrizioni al diritto di voto, vale a dire l’elemento “attivo” degli stessi diritti. Ciò in quanto il diritto di presentarsi alle elezioni deve poter essere circondato nella sua disciplina ad opera del legislatore nazionale da cautele ancora più rigorose rispetto a quelle predisposte nella disciplina del diritto di voto» (cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 276/2016; udienza pubblica del 04.10.2016; decisione del 05.10.2016; deposito del 16.12.2016).