Il datore di lavoro è comunque e in ogni caso responsabile della sicurezza concernente i macchinari utilizzati dai dipendenti: «Quanto alle disposizioni cautelari violate, si ricorda in particolare che l'art. 71 D.Lgs. 81/2008 fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto […] nella specie, [...] il rischio era conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non adeguatamente fronteggiato, atteso che, secondo quanto riferito dall'ispettore del lavoro [...] i lavoratori procedevano comunemente a protezione aperta per questione di ritmi, sebbene la manomissione della chiavetta di protezione fosse manovra che richiedeva di agire sulle viti e sui bulloni di fissaggio; da ciò si desume che […] pur mettendo a disposizione degli operatori un'apparecchiatura provvista di un dispositivo di sicurezza e pur risultando che tale dispositivo venisse in alcuni casi rimosso dai dipendenti, non agiva in modo da scongiurare il rischio che costoro potessero rimuovere detto dispositivo e, anche solo accidentalmente, posizionassero le dita in corrispondenza della zona di taglio» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 44327/2016; udienza e decisione del 30 settembre 2016).