L’adozione del provvedimento sospensivo della licenza di esercizio non è imputabile a colpa dell’Amministrazione procedente: «essendo, nella specie, l’adozione della misura preventiva ragionevolmente indotta anche dagli accertamenti pregressi, riguardanti l’impiego quali addetti alla sicurezza del locale di soggetti non iscritti nell'apposito registro prefettizio, alcuni annoveranti precedenti di polizia per reati gravi». Ne deriva, pertanto, da un lato l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di Polizia; dall'altro, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 1752/2016; decisa in camera di consiglio il 3 marzo 2016, depositata in segreteria il 4 maggio 2016). Estratto da “Società, diritto e sicurezza pubblica” (M. Lilli, 2016).