Investigatori privati al servizio (anche) della “Pubblica Amministrazione”. In molti la definiscono una svolta storica, altri, sempre dal punto di vista del diritto sostanziale, una inversione di tendenza. Comunque sia, pare ragionevole prestare giusta attenzione a quanto stabilito dalla Corte dei Conti, II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con la Sentenza 15 ottobre 2015, depositata in Segreteria il 22 gennaio 2016. Nel caso in esame, la Sezione, dal punto di vista contabile, ha dichiarato legittima la decisione presa dal Presidente di una società a partecipazione pubblica: «per aver conferito ad un’agenzia investigativa privata l’indagine sulle attività retribuite che un dipendente si sospettava svolgesse durante il periodo di congedo parentale». Visto che: «i fatti e le circostanze come esattamente ricostruiti nell'impugnata sentenza conducono ad escludere che la condotta sia stata connotata da colpa grave, dovendo piuttosto ritenersi che l’urgenza nel provvedere abbia indotto il Presidente […] ad utilizzare il mezzo che appariva attendibilmente più idoneo, anche per la prevedibile maggiore rapidità d’intervento, a disvelare il comportamento del dipendente sospettato di svolgere attività retribuita presso terzi nel periodo di congedo parentale concessogli». E che: «In ordine alla connotazione della condotta ha valenza significativa dell’assenza della colpa grave anche la circostanza che l’appellante abbia assunto ogni iniziativa idonea a far gravare sull'impiegato infedele la spesa sostenuta […] per portare alla luce la violazione degli obblighi di servizio». Derivandone da tutto ciò, il riconoscimento degli: «onorari difensivi spettanti all'appellante per entrambi i gradi di giudizio». Download documento.