In materia di grave infortunio sul lavoro (omicidio colposo in danno del dipendente), la responsabilità del datore che ha fornito i dispositivi di sicurezza e adempiuto agli obblighi sanciti dalla propria posizione di garanzia, può essere esclusa solo se il comportamento del lavoratore travalica rispetto al processo lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, connotandosi quindi come situazione imprevedibile: «La Corte di Appello ha escluso che il comportamento posto in essere dal lavoratore possa qualificarsi come abnorme; ciò in quanto […] aveva compiuto una operazione rientrante nelle sue effettive attribuzioni e nel segmento di lavoro affidato. E bene, le aporie di ordine logico, sopra evidenziate, rendono necessario un chiarimento, anche rispetto al tema relativo alla natura dell'operazione svolta dal dipendente, al fine di verificare se la stessa si collochi, o meno, nell'area di rischio che il garante era tenuto a preservare. Non sfugge che la Corte regolatrice ha chiarito che nessuna efficacia, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre - comunque - alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente» (cfr. (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza n. 24139/2016; udienza e decisione del 11 maggio 2016).