Materiale pedopornografico

In tema di pornografia minorile e diffusione di materiale pedo-pornografico, affinché si configuri tale reato, cioè la diffusione di detto materiale «occorre dimostrare che il soggetto attivo abbia avuto non solo la volontà di procurarsi il suddetto materiale, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo».


Inoltre, per quanto attiene alla «possibilità di procurarsi immagini mediante l’uso del programma di file sharing denominato Emule, non può ritenersi provata la sussistenza del reato in considerazione del tipo di software utilizzato, fondandosi esclusivamente sul dato quantitativo del materiale scaricato».


Ne consegue, dunque, che il solo utilizzo di Emule non costituisce di se attività di diffusione del materiale scaricato (cfr. Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza, n. 30465/2015, in Il Quotidiano Giuridico, 24/07/15).