Con la sentenza del 25 febbraio 2015, il Tribunale di Firenze ha condannato l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno patito dai prossimi congiunti della vittima per aver prelevato la cute della stessa nonostante il consenso al trapianto escludesse espressamente proprio quello della cute.
Nella causa incardinata, la struttura ospedaliera sosteneva che i prossimi congiunti non avessero avuto la facoltà di opporsi al prelievo, ma il giudice è stato di diverso avviso sostenendo in sentenza che il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo, non vieta l’opposizione parziale.