La rivista Narcomafie – mensile di informazione, analisi e documentazione di contrasto alla criminalità e i poteri corrotti – ripercorre i passi saliente della vita professionale del giudice Rocco Chinnici, vittima della mafia a Palermo quel lontano 29 luglio 1983. Chinnici «ebbe quindi l’idea che avrebbe cambiato il modo di contrastare la mafia per tutti i decenni successivi: mise insieme il primo "Pool antimafia". Un’innovazione dal carattere rivoluzionario. Se il generale dalla Chiesa aveva adottato il principio per il quale “l’unione fa la forza” messo in atto con il “Nucleo anti-terrorismo” nella lotta contro le Brigate Rosse, ora anche la lotta alla mafia, in Sicilia, si attrezzava e serrava i ranghi. Al fianco del giudice istruttore, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta».
Materiale pedopornografico
In tema di pornografia minorile e diffusione di materiale pedo-pornografico, affinché si configuri tale reato, cioè la diffusione di detto materiale «occorre dimostrare che il soggetto attivo abbia avuto non solo la volontà di procurarsi il suddetto materiale, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo».
Inoltre, per quanto attiene alla «possibilità di procurarsi immagini mediante l’uso del programma di file sharing denominato Emule, non può ritenersi provata la sussistenza del reato in considerazione del tipo di software utilizzato, fondandosi esclusivamente sul dato quantitativo del materiale scaricato».
Ne consegue, dunque, che il solo utilizzo di Emule non costituisce di se attività di diffusione del materiale scaricato (cfr. Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza, n. 30465/2015, in Il Quotidiano Giuridico, 24/07/15).
Consenso informato
Con la sentenza del 25 febbraio 2015, il Tribunale di Firenze ha condannato l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno patito dai prossimi congiunti della vittima per aver prelevato la cute della stessa nonostante il consenso al trapianto escludesse espressamente proprio quello della cute.
Nella causa incardinata, la struttura ospedaliera sosteneva che i prossimi congiunti non avessero avuto la facoltà di opporsi al prelievo, ma il giudice è stato di diverso avviso sostenendo in sentenza che il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo, non vieta l’opposizione parziale.
Investigatori e pedinamenti
Decisiva l’attività di un investigatore privato che a seguito di accertamenti, per mezzo di prolungati pedinamenti, su incarico di un’azienda, riusciva a dimostrare l’infedeltà di un lavoratore datosi per malato ma che in realtà svolgeva altro lavoro. «Ricostruita nei dettagli la gravissima condotta tenuta dal dipendente, il quale, pur risultando assente per malattia, ha dato una mano alla moglie, componente di una cooperativa a cui è affidata la pulizia dei locali di un’Università» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10627/15, in Diritto e Giustizia).
Falso profilo Facebook
Con sentenza n. 10955/2015, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata su un caso di licenziamento disposto dal datore di lavoro nei confronti del suo dipendente perché questi, durante gli orari di lavoro, utilizzava Facebook. Lo strumento col quale sono stati accertati i fatti consiste nella creazione di un falso profilo su Facebook con richiesta di amicizia al ricorrente, con il quale aveva chattato in più occasioni, in orari che la stessa azienda aveva riscontrato concomitanti con quelli di lavoro del dipendente stesso, e da posizione, accertata sempre attraverso Facebook, coincidente con la zona industriale in cui ha sede la società. Fonte: Diritto e Diritti.
Legittima difesa
Ancora una volta la Cassazione è stata chiamata per esprimersi sul labile confine tra legittima difesa e volontà omicidiaria. Lo fa affermando l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, anche nel caso in esame, se il ladro, introdottosi nel domicilio della vittima designata, una volta scoperto si dà alla fuga e il proprietario gli spara alle spalle uccidendolo, questi risponde di omicidio, poiché avrebbe potuto e dunque dovuto evitare l’evento omicidiario (cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, luglio 2015, in Diritto e Giustizia).
Fine dell’Operazione Walchiria
Come di consueto, RAI Storia ci riporta indietro nel tempo, era il 21 luglio 1944 quando a seguito dell’ennesimo tentativo di eliminare Hitler, nel cortile del Comando Supremo dell’Esercito tedesco, a Berlino, sono fucilati i protagonisti dell’Operazione Walchiria, la congiura per uccidere il Fuhrer. Tra loro c’è il colonnello Stauffenberg, uno degli artefici del fallito attentato del giorno prima. Nato nel 1907, von Stauffenberg proviene dall'aristocrazia cattolica bavarese e non ha mai aderito al Nazismo, ma per spirito di fedeltà alla Patria continua a prestare servizio nell'esercito con l’unico intento di liberare la Germania da Adolf Hitler. Si narra che spirò gridando: «Lunga vita alla Sacra Germania».
Riflessioni sociologiche
Cito e allego qui di seguito due articoli che trattano argomenti apparentemente avulsi l’uno dall'altro, ma che, viceversa, dal punto di vista sociologico sono molto vicini. Il primo argomento, quello sull’illusionismo, può anche apparire addirittura frivolo rispetto al secondo che tratta un tema delicato come quello della famiglia, ma in realtà, almeno dal mio punto di vista, così non è.
Per i più piccoli, a Cherasco, vicino a Torino, sorge il “Museo della Magia”, la più importante esposizione italiana dedicata all'illusionismo. Iniziative sorta per volontà di un sacerdote salesiano, lo stesso che nel 1997 ha creato la “Fondazione Mago Sales”, che con le donazioni di altrettanti benefattori ha contribuito a realizzare scuole, ospedali e altro (cfr. Il Bollettino Salesiano, giugno 2015, pp. 20-21).
Alcuni spunti di riflessione sul concetto di famiglia. L’autore cita tra l’altro l’antropologa statunitense Margaret Mead (1901-1978) che a proposito delle convivenze scrive: «Per quante comuni si possano inventare, la famiglia torna sempre di soppiatto» (Ibidem, pp. 32-33).
Donazione organi
Il Garante per la privacy ha espresso parere positivo in merito alle linee guida disciplinanti la facoltà di inserire sulla carta di identità il consenso o meno alla donazione di organi. Pertanto rimane a discrezione di ognuno far inserire la propria scelta sulla carta di identità al momento della richiesta o del rinnovo del documento.
A tale riguardo, il Ministero della salute aveva chiesto il parere del Garante in merito alla possibilità se la carta d'identità potesse contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi o tessuti (cfr. Registro dei provvedimenti n. 333 del 4 giugno 2015).
«La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte" (art. 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha modificato l'articolo 3 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii)».
«I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91" (art. 43, comma 1, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato l'articolo 3 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii)».
«Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni" (art. 43, comma 1 bis, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)».