Con riferimento all'articolo 4 (Impianti audiovisivi) della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»; le telecamere di sorveglianza installate, nel caso in esame, nell'ipermercato non possono essere poste sotto il diretto controllo del responsabile del punto di vendita. Infatti, tale ipotesi potrebbe tradursi in un illecito controllo diretto sull'attività del lavoratore poiché compiuta proprio da chi invece è titolare dell’azione disciplinare (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 2773/2015. Depositata in Segreteria il 5 giugno 2015).